In tema di deposito telematico di atti processuali, e in particolare del reclamo avanti al Collegio, si segnala l'ordinanza del Tribunale di Roma dell' 8/11/2016 che riapre la “querelle” sulla natura giuridica del reclamo.
Lunedi 9 Gennaio 2017 |
La presente decisione trae la sua “causa” da un reclamo depositato da due ricorrenti, che, in riforma dell'ordinanza del giudice di prime cure, chiedevano la reimissione nel compossesso di un immobile sito nella Capitale.
La resistente si costituiva eccependo preliminarmente la inammissibilità del reclamo perchè esso era stato depositato in forma cartacea e non telematicamente, in violazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.
Il Collegio respingeva la eccezione di inammissibilità, e accoglieva il ricorso.
Nella motivazione, il Collegio dichiara di non aderire a quella giurisprudenza di merito che reputa inammissibile l’introduzione del procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. con ricorso in forma cartacea per le seguenti ragioni:
la collegialità dell’organo giudicante, in luogo della monocraticità del giudice di prime cure, e la devoluzione al collegio di una disamina necessariamente successiva e distinta rispetto a quella che viene definita con il provvedimento reclamato costituiscono elementi significativi e convergenti nel delineare l’autonomia procedimentale del reclamo rispetto al procedimento che lo precede (si aggiunga altresì l’iscrizione ex novo al ruolo generale);
dato il carattere meramente eventuale del reclamo e la mera eventualità anche del giudizio di merito, l’ordinanza del giudice di prime cure è un provvedimento che può chiudere in via definitiva il procedimento introdotto con il ricorso cautelare; ciò è confermato anche dalla previsione di legge per cui tale ordinanza deve regolare anche le spese;
Tali considerazioni quindi portano ad escludere la natura di atto endoprocessuale del reclamo, con ogni conseguenza circa l' ammissibilità del suo deposito cartaceo.