Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 53153 del 15/12/2016 risolvono un contrasto interpretativo sulla questione dell'accoglimento della domanda di provvisionale proposta per la prima volta in grado di appello dalla parte civile non impugnante.
Lunedi 9 Gennaio 2017 |
Nel caso in esame, l'imputato proponeva, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale, resa all'esito di giudizio abbreviato, di condanna dell'imputato alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, da quantificare in separata sede, rideterminava la pena principale e disponeva, in favore della parte civile, la provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 30.000.
Tra i motivi di doglianza, il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 597 c.p.p., in relazione al divieto di reformatio in peius, essendo stata concessa una provvisionale in favore della parte civile costituita, in mancanza di impugnazione della stessa, così violando il principio devolutivo, oltre alle regole basilari del processo civile, che disciplinano l'azione risarcitoria che pure venga proposta dal danneggiato in sede penale.
La Terza Sezione penale rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite rilevando l'esistenza di un contrasto interpretativo rappresentato dal seguente quesito: “se violi il divieto di reformatio in peius la sentenza di secondo grado che accolga la domanda di provvisionale proposta per la prima volta in grado di appello dalla parte civile non impugnante”.
Il quesito quindi attiene al tema del contenuto del principio devolutivo e dell'ambito funzionale del divieto di reformatio in peius, al fine di verificare se la parte civile non impugnante possa chiedere per la prima volta in appello la condanna al pagamento di una provvisionale, a fronte di una condanna generica al risarcimento del danno pronunciata dal primo giudice.
Sul punto, le Sezioni Unite osservano quanto segue:
a) Sul principio devolutivo:
- la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, relativa alla condanna generica ex art. 539 c.p.p., comma 1, riconoscendo il diritto della parte civile al risarcimento dei danni da reato, pur in assenza di un compiuto accertamento della entità degli stessi, comprende anche il diritto del danneggiato ad ottenere la condanna al pagamento di una provvisionale, in funzione anticipatoria rispetto alla definitiva liquidazione, nei ristretti limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova;
- la parte danneggiata è risultata vittoriosa sul punto della decisione comprendente l'an della domanda risarcitoria; e la richiesta di provvisionale, per il suo carattere accessorio ed anticipatorio, non può qualificarsi come domanda nuova, rispetto a quella originaria, che ha trovato accoglimento con la condanna generica al risarcimento dei danno;
- pertanto, la sentenza di appello, con la quale l'imputato viene condannato al pagamento di una provvisionale, a fronte di richiesta proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non impugnante, non si pone in contrasto con il principio devolutivo.
b) Sul divieto della reformatio in peius:
- secondo l'indirizzo prevalente nella giurisprudenza di legittimità deve escludersi che la disposizione dettata dall'art. 597 c.p.p., comma 3, abbia portata tale da estendersi alle statuizioni civili, trattandosi di norma che, ponendo un limite alla pretesa punitiva dello Stato, non si applica all'istanza risarcitoria oggetto dell'azione civile;
- il divieto di reformatio in peius, come recepito nel vigente codice di rito penale, costituisce un limite legale esterno, imposto al potere cognitivo del giudice di appello, che involge le statuizioni penali della sentenza, sulla base di specifiche scelte compiute dal legislatore, la cui portata non può essere estesa, in via interpretativa, ad ipotesi diverse da quelle disciplinate;
- conseguentemente, il potere decisorio del giudice di appello, rispetto alle statuizioni civili, non risulta attinto da tale regola limitativa;
- il divieto di reformatio in peius non viene in rilievo nell'ambito delle valutazioni conducenti alla modifica della somma liquidata a titolo di provvisionale dal primo giudice e neppure rispetto alla richiesta di provvisionale, formulata per la prima volta dalla parte civile non appellante, nel giudizio di secondo grado.
Alla luce delle ampie e articolate considerazioni svolte in sentenza, di cui si è riportato in questa sede un brevissino estratto, la risposta delle Sezioni Unite allo specifico quesito sottoposto ad esame è la seguente:
"Non viola il principio devolutivo nè il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante".
Allegato:
Sentenza Sezioni Unite Cassazione penale n.53153 del 15-12-2016