Sentenza Sezioni Unite Cassazione penale n.53153 del 15-12-2016

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Lunedi 9 Gennaio 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni - Presidente -

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere -

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -

Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere -

Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere -

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere -

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -

Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.D., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/05/2015 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal componente Andrea Montagni;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Dott. ROSSI Agnello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. Pietro Trivi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. C.D., a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Pavia resa all'esito di giudizio abbreviato, di condanna dell'imputato alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, da determinare in separata sede, in riferimento ai reati di cui all'art. 81 c.p., comma 2, artt. 609 bis e 609 quater c.p.. La Corte territoriale ha rideterminato la pena principale e ha disposto, in favore della parte civile, la provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 30.000.

L'affermazione di responsabilità, che è stata confermata dal giudice di appello, concerne il reiterato compimento di atti sessuali con la figlia minore.

Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla attendibilità e alla valenza probatoria assegnate alle dichiarazioni accusatorie promananti dalla persona offesa. ...

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