La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 35021 del 29 novembre 2022 individua i criteri di liquidazione degli onorari dell'avvocato allorchè il legale abbia ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del cliente riferibile a più cause, alcune di valore indeterminabile, altre di valore determinabile.
Giovedi 1 Dicembre 2022 |
Il caso: l'Avv. Tizio con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva al Tribunale di ingiungere alla soc. Delta il pagamento della somma di € 5.962,00, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, a titolo di compensi professionali per l'assistenza prestata in favore della stessa società nel giudizio dinanzi il Tribunale- Sez. lavoro, che la vedeva contrapposta al Sig.Caio.
Il Tribunale ingiungeva, pertanto, alla soc. Delta di pagare la somma complessiva suindicata con il decreto ingiuntivo; in sede di giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, promosso dalla società debitrice, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo per un errato calcolo degli interessi, e condannava la soc. Delta al pagamento in favore dell'Avv. Gaetano Nicotera della somma di € 5.962,00 a titolo di compenso per l'attività difensiva prestata.
La soc. Delta ricorre in Cassazione, deducendo che:
- il Giudice di merito aveva erroneamente ritenuto che la liquidazione dei compensi professionali dovesse essere effettuata facendo riferimento allo scaglione di valore indeterminabile, mentre il valore sarebbe stato determinabile con precisione all'esito dell'istruttoria;
- diverso è il concetto di valore indeterminabile, che attiene alle pretese il cui controvalore non è comunque quantificabile con esattezza anche all'esito del giudizio.
Per la Cassazione la censura è infondata; sul punto rileva che:
a) Il tribunale ha ritenuto che correttamente il valore fosse stato qualificato come indeterminabile in quanto le prestazioni professionali espletate, delle quali si richiedeva il pagamento, erano relative a molteplici domande in relazione alle quali l'avv. Tizio aveva difeso la società ricorrente, alcune di valore determinato, altre indeterminato e indeterminabile al momento della domanda;
b) pertanto,a fronte di una pluralità di domande, alcune delle quali di valore determinato altre di valore indeterminabile, correttamente il compenso è stato liquidato riconducendo l'attività professionale svolta allo scaglione previsto per le causa di valore indeterminabile, atteso che, come ribadito anche di recente da questa Corte, "In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato solo se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile"
Autore dell'articolo: |