Parametri forensi: due diverse interpretazioni

Parametri forensi: due diverse interpretazioni
Lunedi 2 Febbraio 2015

Aggiornamento del 14/10/2022.

Con il D.M. n.147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, sono stati approvati in via definitiva i nuovi parametri forensi in vigore dal 23 ottobre 2022.

Tra le varie modifiche apportate al D.M. 55/2014 vi è il livellamento delle percentuali di riduzione per tutte le fasi al 50%, compresa quindi la fase istruttoria (lo stesso dicasi per gli aumenti, anch'essi previsti fino al 50%).

Tale previsione normativa pone fine in via definitiva alla problematica introdotta dal precedente D.M. connessa all'interpretazione della riduzione per la fase istruttoria, trattata nel presente articolo.

Segue l'articolo originale.


Com'è noto, il D.M 10/03/2014 n. 55 ha introdotto il  "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell' articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

In particolare, l'art. 4, comma 1 del decreto, aggiornato al DM 37/2018,  stabilisce che  “......Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.”.

Orbene, con particolare riferimento alla diminuzione prevista per la fase istruttoria,  la disposizione in commento ha dato luogo a due interpretazioni discordanti, proprio per la sua formulazione poco chiara sia nel testo originario che in quello più recente:

Interpretazione n. 1:

la suddetta dicitura viene intesa nel senso che, per determinare il valore minimo, il valore medio tabellare debba essere diminuito non oltre il (suo) 70%, ossia, in pratica, ad esso debba essere sottratta una somma pari al 30% del valore stesso (nel testo ante DM 37/2018 era utilizzata la locuzione "fino al" anziché "non oltre il" ma il ragionamento non cambia).

Es: causa avanti al Giudice di Pace : scaglione da 5.201 a 26.000 : valore medio: € 540,00 -  162,00 (30% di 540,00)  =  € 378,00.

Pertanto, secondo questo orientamento, il valore minimo è di € 378,00.

Interpretazione n. 2:

la dicitura viene intesa nel senso che, per determinare il valore minimo, al valore medio debba essere sottratta una somma pari al 70% del valore stesso.

Es: causa avanti al Giudice di Pace : scaglione da 5.201 a 26.000:  € 540,00 – 378,00 (ossia il 70% di 540,00) = € 162,00

Pertanto, secondo questo secondo orientamento, il valore minimo è pari a € 162,00.

E' più che evidente la differenza di risultato, che si accentua sempre di più man mano che si selezionano gli scaglioni superiori.

Al riguardo, si rileva che il primo orientamento sembra trovare riscontro in alcuni punti della relazione illustrativa ministeriale, che, nella parte in cui commenta l'art. 4 del D.M. 55/2014, così recita:  “La norma stabilisce i criteri per la determinazione del compenso. Si articola in dieci commi. Il comma 1 è quello che più specificatamente indica i parametri ai quali commisurare il compenso (natura, durata, complessità, valore dell'affare ecc): in considerazione di tali parametri, il valore medio della prestazione, come indicato nelle Tabelle allegate, potrà essere aumentato fino all'80 per cento o diminuito fino al 50%.
Con specifico riferimento alla fase istruttoria, trattandosi della fase che, forse più di ogni altra definisce lo spessore della controversia e la caratterizza, è previsto un aumento fino al doppio o una riduzione fino al 70 per cento.”

Dalla lettura dello stralcio della relazione sopra riportato, pertanto, sembra evincersi che per la fase istruttoria, che è quella che più di ogni altra caratterizza il giudizio, proprio perchè si parla di un aumento del valore medio “fino al doppio” (leggi "fino al suo doppio"), in via analogica sia lo stesso valore medio ad essere ridotto “fino al 70%” (leggi "fino al suo 70%").

In altri termini, la relazione ministeriale ci indica che, per la fase istruttoria, è proprio il valore medio ad aumentare fino al doppio del suo valore e, analogamente, a diminuire fino al 70% del suo valore, intendendosi quindi come "doppio" del valore medio il limite superiore oltre il quale il compenso non può essre liquidato e, in via analogica, il 70% del valore medio come limite inferiore al di sotto del quale non si può scendere.

E' indubbio che il testo normativo, così come formulato, possa dare adito a interpretazioni diverse fra loro, che possono anche far insorgere dispute o diatribe, e pertanto si auspica un chiarimento del Ministero.

Nella medesima relazione si legge inoltre: "Rispetto alla proposta del CNF sono stati apportati dei ritocchi (migliorativi sotto il profilo della determinazione dei compensi) nelle percentuali di oscillazione in rapporto al valore medio; per contro, è stata soppressa la previsione di progressivi raddoppi del compenso in presenza di cause di particolare complessità: previsione superflua tenuto conto della non vincolatività dei parametri sia nel minimo sia nel massimo".

Pertanto, anche dalla lettura di questo passaggio della relazione, si ravvisa l'intenzione del legislatore di andare incontro alle istanze dell'Avvocatura che, come noto, aveva presentato diverse proposte modificative in melius rispetto al precedente DM del 2012.

La nostra applicazione di calcolo e le tabelle correlate si riportano alla prima interpretazione, peraltro richiamata da altre autorevoli fonti, per i seguenti motivi:

a) Nella citata relazione ministeriale vi è un riferimento esplicito alla modalità di calcolo delle variazioni del compenso (“fino al doppio” e “fino al 70%) che chiarisce come debba essere interpretato il dettato normativo.

b) L'interpretazione restrittiva per cui debba essere la riduzione a non scendere oltre il 70% si porrebbe  in contrasto con la riconosciuta importanza della fase istruttoria ("...fase che, forse più di ogni altra definisce lo spessore della controversia e la caratterizza...").

c) In ragione del richiamato intento migliorativo del legislatore non avrebbe senso che la nuova percentuale di oscillazione (che nel DM 2012 era pari al 50% in meno per la fase istruttoria) fosse portata al 70% in meno, come vorrebbe l'interpretazione restrittiva.

d) Da un esame letterale del dettato normativo, mettendo in correlazione il terzo capoverso dell'art. 4, comma 1 ( “… il giudice tiene conto dei valori medi ..., che ... possono essere aumentati di regola fino all’ 80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”) con il capoverso successivo (“ Per la fase istruttoria l’aumento è di regola non oltre il 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”), si può osservare che il soggetto della prima frase sono “i valori medi”, e che, ragionevolmente,  la locuzione “non oltre il indichi il limite inferiore al di sotto del quale tali valori medi non possono scendere.

La seconda frase, pur essendo costruita sintatticamente in modo diverso (il soggetto sembra essere l'aumento e la diminuzione) non può sottendere un diverso significato e pertanto, anche in tal caso, la locuzione “non oltre il” va intesa come limite inferiore per gli stessi valori medi, limite calcolato appunto nel loro 70%.

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