Pubblicato in Gazzetta il decreto con le modifiche ai parametri forensi

A cura della Redazione.
Pubblicato in Gazzetta il decreto con le modifiche ai parametri forensi

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018 entra in vigore oggi il decreto 8 marzo 2018 n. 37, che ha introdotto alcune importanti novità in materia di liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Con l'occasione abbiamo aggiornato anche le nostre applicazioni sui parametri forensi.

Venerdi 27 Aprile 2018

Le novità più salienti del decreto:

- è posto un limite al potere giudiziale di ridurre i compensi: il nuovo testo infatti ha eliminato la locuzione “di regola” e ha precisato che la diminuzione non potrà andare «in ogni caso» oltre il 50 per cento e oltre il 70% per la fase istruttoria;

- è previsto che il compenso possa essere aumentato del 30%, rispetto al valore previsto, quando gli atti, depositati con modalità telematiche sono redatti «con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto»;

- nel caso in cui l'avvocato assista più soggetti, è previsto che il compenso spettante passi dal 20% al 30% per ogni soggetto oltre il primo e fino a 10; il compenso passa inoltre dal 5% al 10% dagli 11 e fino ad un massimo di 30 assistiti;

- è prevista una tabella con parametri ad hoc per l'attività dell'avvocato nel procedimento di mediazione e di negoziazione assistita: i parametri sono diversi a seconda degli scaglioni di valore di riferimento (sono sei) ed a seconda della fase della procedura cui l’avvocato abbia partecipato (le fasi previste sono tre: attivazione, negoziazione, conciliazione);

- nei giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio e' di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti; inoltre nei giudizi avanti al Consiglio di Stato sono stati aumentati gli importi della fase decisionale;

- anche in materia penale, è previsto un freno alla discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi, prevedendo che i valori medi possano essere diminuiti in “misura non superiore al 50 per cento”;

- in materia di arbitrato i compensi previsti dall'apposita tabella si applicheranno a favore di ciascun arbitro, e non più all'intero collegio.

Con l'occasione abbiamo aggiornato le nostre applicazioni, che riportiamo qui di seguito:

Parametri forensi civili

Parametri stragiudiziali

Tabelle parametri forensi

Allegati:

Parametri forensi DM 8 marzo 2018

DM 8 marzo 2018 - Allegato

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