Come noto, la prima casa usufruisce di diverse agevolazioni fiscali sia per quanto riguarda le imposte di compravendita (imposta di registro, IVA, ecc,) che la tassazione ordinaria (IMU e TASI) nonché di altri benefici, come ad esempio il credito di imposta per il riacquisto della prima casa.
L’agevolazione “prima casa” influisce ad esempio sul calcolo del valore catastale che, a scelta dell’acquirente, può essere utilizzato come base imponibile su cui calcolare le imposte (per un immobile considerato prima casa, infatti, il moltiplicatore catastale è = 110 anziché 120).
Per quanto riguarda inoltre le compravendite immobiliari soggette ad IVA, la prima casa beneficia anche dell’aliquota agevolata del 4%.
Prima dell’entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (DLGS n. 175 del 21/11/2014) , si poteva usufruire dell’IVA agevolata solo se l’abitazione era considerata “non di lusso”.
I criteri per considerare un’abitazione “di lusso” sono contenuti nel DM del 2 agosto 1969 dove sono elencate una serie di caratteristiche degli immobili, a prescindere dal loro inquadramento “catastale”.
Il decreto n. 175 ha di fatto svincolato l’applicazione dell’IVA agevolata dal concetto di “abitazione di lusso”, legandolo invece alla categoria catastale di appartenenza e uniformando così la normativa in materia di tassazione sugli immobili.
In pratica per usufruire delle agevolazioni IVA sulla prima casa è necessario che l’immobile non appartenga alle seguenti categorie catastali:
Il chiarimento è contenuto nella circolare n. 31/E dell’Agenzia delle Entrate dove, tra l’altro, sono commentate le principali novità fiscali del citato DLGS.
La circolare ribadisce inoltre che in sede di stipula dell’atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull’abitazione per il quale si intende fruire dell’aliquota IVA del 4 per cento, deve essere dichiarata la classificazione (o la classificabilità catastale futura) dell’immobile nelle categorie che possono beneficiare del regime agevolato.
La circolare ribadisce inoltre che il medesimo criterio va applicato anche per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo non prima casa, dove l’IVA sarà calcolata al 22% per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A0 ed al 10 % per tutte le altre categorie.
Per usufruire in generale delle agevolazioni “prima casa” vi sono poi altri requisiti da considerare che riguardano l’ubicazione dell’immobile:
In pratica l’immobile deve essere ubicato:
− nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha (o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto), la propria residenza. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune dell’immobile acquistato deve essere rilasciata dall’acquirente al momento dell’acquisto.
− nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, se diverso da quello di residenza, incluse le attività svolte svolta senza retribuzione, come ad esempio le attività sportive, di studio e di volontariato.
− se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende.
− se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero, nell’intero territorio nazionale purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano. La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’AIRE o può essere autocertificata dall’interessato al momento dell’acquisto.
NOTA: per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile.
Per saperne di più leggi anche la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata al 31/12/2014.
Scarica anche la circolare n. 31/E dell’Agenzia delle Entrate