Spetta al giudice tributario la competenza a decidere sull’opposizione al pignoramento tributario nel caso in cui viene eccepita la mancata notifica della cartella di pagamento. Questo è quanto affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13913/2017 pubblicata il 5 giugno scorso.
Mercoledi 28 Giugno 2017 |
IL CASO: Nella vicenda sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione, l’agente della riscossione eseguiva un pignoramento nei confronti di una società anche per debiti di natura tributaria. Avverso il suddetto pignoramento, la società contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale eccependo la mancata notifica dei titoli esecutivi. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. La decisione di primo grado veniva impugnata dalla società contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale dichiarava la competenza del giudice tributario a decidere la controversia e rimetteva la causa innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per un nuovo esame anche nel merito. Avverso la decisione di secondo grado veniva proposto ricorso per Cassazione dall’Agente della Riscossione.
LA DECISIONE: Stante il contrasto giurisprudenziale esistente sull’individuazione del giudice competente a decidere sull’opposizione al pignoramento tributario nel caso in cui il contribuente eccepisce la mancata notifica della cartella di pagamento, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite Civili della Cassazione.
Infatti:
1. secondo un primo risalente orientamento, l’opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto un atto di pignoramento dove il contribuente eccepisce la nullità per omessa notificazione degli atti presupposti, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario, ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, e 19 – del decreto legislativo n. 546 del 1992 in quanto trattasi dell’impugnazione del primo atto in cui si porta a conoscenza del contribuente l’intento di procedere alla riscossione;
2. per un secondo recente orientamento, l’opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto un atto di pignoramento dove il contribuente eccepisce la nullità per omessa notificazione degli atti presupposti, è ammissibile e va proposta davanti al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 57 del d.p.r. N. 602 del 1973 e degli artt. 617 e 9 codice di procedura civile, in quanto viene impugnato un atto dell’esecuzione forzata tributaria successivo alla notificazione della cartella di pagamento e nessun rilievo può essere attribuito al vizio dedotto, anche quando detto vizio viene indicato nella mancata notificazione della cartella di pagamento.
Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite della Cassazione, nel risolvere il suddetto contrasto giurisprudenziale, hanno dato continuità al primo orientamento, quello meno recente, statuendo il seguente principio di diritto: “In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento) è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo , 19, del decreto legislativo n. 546 del 1992, 57 del d.p.r. n. 602 del 1973 e 617 codice procedura civile- davanti al giudice tributario”.
Pertanto, dopo la sentenza delle Sezioni Unite, la giurisdizione per le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi in materia tributaria è così ripartita:
1. Il giudice tributario è competente per le cause relative al titolo esecutivo quando si discute del diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria (art. 2, secondo periodo del comma 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo 9, secondo comma codice procedura civile);
2. Il giudice ordinario è competente per le cause avente ad oggetto le opposizioni all’esecuzione di cui all’articolo 615 cpc concernenti la pignorabilità dei beni (articolo 9, secondo comma, codice di procedura civile);
3. Il giudice ordinario è competente per le cause aventi ad oggetto le opposizioni agli atti esecutivi di cui all’art. 617 cpc, ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo (articolo 9, secondo comma, codice di procedura civile);
4. Il giudice ordinario è competente per le cause aventi ad oggetto le opposizioni di terzo all’esecuzione di cui all’art. 619 codice di procedura civile (art. 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, codice di procedura civile);
5. Il giudice tributario è competente per le cause aventi ad oggetto l’opposizione agli atti esecutivi riguardanti la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e ove il contribuente, una volta ricevuto il pignoramento, eccepisce la mancata notifica del titolo esecutivo.