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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. -
Dott. PICCININNI Carlo - Presidente di Sez. -
Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sez. -
Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 421/2016 R.G. proposto da:
s.p.a. EQUITALIA SUD, (già s.p.a. EQUITALIA E.TR.), con sede a (OMISSIS), in persona del legale rappresentante dottor P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Ivana Carso, con domicilio eletto in Roma, via Nomentana n. 403;
- ricorrente -
contro
s.n.c. F.LLI D.L. MARMI DI R.D.L. & C., con sede a (OMISSIS), in persona del legale rappresentante dottor P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Balducci, con domicilio eletto in Roma, via G. Boccardo n. 26, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Fredella;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1194/05/15 depositata il 26 maggio 2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 marzo 2015 dal Consigliere Dott. Stefano Bielli;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Alessandro Mangano, su delega, per la ricorrente s.p.a. Equitalia Sud, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1.- Con sentenza n. 1194/05/15, depositata il 26 maggio 2015, la Commissione tributaria regionale della Puglia (hinc: "CTR"), in accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente s.n.c. F.LLI D.L. MARMI DI R.D.L. & C., nei confronti della s.p.a. EQUITALIA SUD, quale agente della riscossione per la provincia di Bari, avverso la sentenza n. 161/11/13 della Commissione tributaria provinciale di Bari (hinc: "CTP"), dichiarava la giurisdizione del giudice tributario, declinata dal giudice di primo grado in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, e rimetteva la causa alla CTP, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, anche per le spese di lite. ...
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