Opposizione a ordinanza ingiunzione: anche all'appello il rito del lavoro.

Opposizione a ordinanza ingiunzione: anche all'appello il rito del lavoro.
Mercoledi 6 Giugno 2018

Dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2011 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della Legge 18 giugno 2009, n. 69), avverso la sentenza di primo grado emessa nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’opposizione ad ordinanza di ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada è applicabile il rito del lavoro e pertanto l’impugnazione va proposta con ricorso.

Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13736/2018 pubblicata il 30 maggio scorso.

IL CASO: Un automobilista proponeva appello avverso l’ordinanza del Giudice di Pace emessa nel giudizio avente ad oggetto ricorso avverso sanzioni per violazioni al codice della strada.

Il gravame veniva proposto con atto di citazione depositato oltre il termine dei sei mesi previsti dall’art. 327 cp.c e il Tribunale, quale giudice di appello, lo dichiarava inammissibile per tardività. L’automobilista, rimasto soccombente sia in primo che in secondo grado, proponeva, pertanto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2,6 e 34 del decreto legislativo n. 150/2011. Inoltre, contestava l’applicazione al giudizio di appello del rito speciale previsto per il giudizio di primo grado in materia di opposizione a ordinanza di ingiunzione emessa per violazione del codice della strada.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ritenendo la decisione del Tribunale conforme ai principi affermati dagli stessi giudici di legittimità in altri arresti giurisprudenziali ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Secondo i Giudici di Piazza Cavour: “ il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ovvero a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, istaurato successivamente all’entrata in vigore del d.leg.n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicchè l’appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l’atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 cod.proc.civ., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest’ultima (Cass. Sez. U.n. 2907 del 2014) e la decadenza in cui incorre l’appellante non è sanabile ai sensi dell’art. 4, comma 5, del citato d.leg.n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente, al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 02/08/2017, n. 19298)”.

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Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.13736/2018

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