Indennità integrativa speciale e 13° mensilità sul trattamento pensionistico e prescrizione

Avv. Francesco Falzone.
Indennità integrativa speciale e 13° mensilità sul trattamento pensionistico e prescrizione

Secondo la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di Giudice Unico della Pensioni (sentenza n. 303 depositata il 15.05.2018), spettano al dipendente pubblico che svolga attività lavorativa e titolare di pensione privilegiata, l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità sul trattamento pensionistico per i periodi in cui ha svolto l’attività lavorativa.

Martedi 5 Giugno 2018

La vicenda che qui occupa è di particolare attualità, poiché non tutti i titolari di pensione privilegiata, che prestano anche attività lavorativa retribuita, sanno di avere diritto all’indennità integrativa speciale ed alla tredicesima sulla pensione privilegiata erogatagli e che tale diritto è soggetto a prescrizione quinquennale dalla data della domanda della corresponsione delle suddette voci.

Nel caso di specie, il ricorrente, transitato nei ruoli civili del Ministero dell’Interno e titolare di pensione privilegiata, (in quanto, già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, era stato congedato dal servizio per inabilità fisica assoluta contratta a seguito di malattia riconosciuta causa di servizio), aveva chiesto all’INPS la corresponsione dell’indennità integrativa speciale e la tredicesima dovutegli dalla data dell’erogazione della pensione privilegiata, con interessi e rivalutazione.

L’INPS rispondeva negativamente ed il ricorrente adiva la competente Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti, impugnando il predetto diniego.

Il Giudice delle pensioni, con la decisione di cui si discute, ha accolto il ricorso, esaminando la questione concernente “la possibilità o meno di cumulare l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità relative a pensione e retribuzione”. Esso, dopo un excursus del quadro normativo e giurisprudenziale, ha evidenziato che il Giudice delle leggi, (con sentenze nn. 566/1989 e 204/1992), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, 5° comma, del DPR n. 1092/1973 (che stabiliva la sospensione della corresponsione dell'indennità integrativa speciale nei confronti del titolare di pensione che prestava opera retribuita presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici) e dell'art. 17, 1° comma, della legge n. 843/1978 (che vietava la cumulabilità dell’indennità integrativa speciale con la retribuzione "percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi").

Per ciò che concerne la tredicesima mensilità, poi, la Corte dei Conti -con la sentenza in esame-, ha rilevato che le Sezioni Riunite della stessa Corte, con la sentenza n. 25/98/QM, hanno ritenuto come, successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 1992 sia “venuto meno il divieto fissato dall’art. 97, primo comma, del T.U. n. 1092/1973 di corresponsione della tredicesima mensilità ai soggetti che percepiscano trattamenti pensionistici (o assimilati) a carico dello Stato e che prestino contemporaneamente opera retribuita alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico” ed affermato che “non sussistendo alcuna norma di divieto di cumulo tra più assegni per tredicesima mensilità, questa spetta in ogni caso al pensionato” e, infine, che,  << La diversità di trattamento tra il soggetto che presta attività lavorativa e quello titolare di due trattamenti pensionistici è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 197/2010: “Quanto alle presunte incongruenze derivanti dalla piena cumulabilità dell’indennità integrativa speciale per i pensionati che siano ancora lavoratori attivi, con cessazione di tale regime all’atto del successivo pensionamento, si deve osservare che la posizione del personale in quiescenza, che sia titolare di due pensioni, non è omogenea a quella del personale in quiescenza che, essendo titolare di una pensione, svolga anche attività lavorativa retribuita. Infatti, in questa seconda ipotesi, alla pensione si aggiunge una ulteriore fonte di reddito, costituita dal corrispettivo del lavoro svolto, di entità variabile in relazione al lavoro stesso, il cui ammontare può giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico complessivo qualora sia correlata ad una retribuzione che ne giustifichi la misura” >>.

In relazione al su esposto quadro normativo e giurisprudenziale, il Giudice delle pensioni ha accolto le istanze del ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale, calcolata a ritroso, dalla data dell’istanza amministrativa presentata per ottenere la corresponsione dell’indennità integrativa speciale e della tredicesima sulla pensione privilegiata erogatagli.

Allegato:

Corte conti sentenza n 303/2018

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