Opposizione allo stato passivo senza depositare la copia autentica dello stato passivo: conseguenze

Opposizione allo stato passivo senza depositare la copia autentica dello stato passivo: conseguenze
Martedi 8 Dicembre 2020

Con la sentenza n. 23138/2020, pubblicata il 22 ottobre 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa alle conseguenze derivanti dal mancato deposito nel giudizio di opposizione allo stato passivo della copia autentica del provvedimento impugnato.

IL CASO: Una società, quale procuratrice di una banca, depositava istanza di ammissione al passivo per un credito a titolo di saldo di due rapporti di anticipazione su fatture accesi dalla società poi fallita.

La domanda veniva rigettata dal giudice delegato.

Pertanto, la società creditrice, proponeva opposizione allo stato passivo.

Nel costituirsi in giudizio la curatela fallimentare eccepiva l’improcedibilità dell’opposizione non avendo la società opponente prodotto la copia autentica dello stato passivo.

L’opposizione veniva accolta nel merito dal Tribunale il quale rigettava anche l’eccezione di improcedibilità formulata dalla curatela fallimentare osservando che il mancato deposito della copia autentica dello stato passivo non costituisce causa di improcedibilità del giudizio, in quanto la disciplina di cui all’art. 339 c.p.c.non trova applicazione ai giudizi di opposizione allo stato passivo.

La questione, giungeva, quindi, all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso interposto dalla curatela fallimentare avverso la sentenza del Tribunale, la quale deduceva, fra l’altro, l’erroneità della decisione impugnata in quanto il Tribunale, a fronte dell'eccezione formulata dalla curatela in merito alla mancata presenza in atti di copia autentica del provvedimento impugnato, aveva escluso l'applicazione al giudizio di opposizione allo stato passivo di quanto previsto dall’art. 339 c.p.c., senza considerare però che il provvedimento impugnato doveva comunque essere presente in atti al momento della decisione.

La discussione del ricorso fissata in un primo momento in camera di consiglio, essendo stata ritenuta la questione di particolare importanza, veniva rimessa alla discussione in pubblica udienza.

LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, la Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e nel rigettarlo ha osservato che:

  1. l'opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinata a seguito del Decreto Legislativo n. 169 del 2007) anche se ha natura impugnatoria, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare;

  2. di conseguenza allo stesso non può applicarsi la disciplina di cui agli 339 e seguenti del codice di procedura civile;

  3. trattandosi di documento indispensabile per la decisione, il deposito della copia autentica del decreto impugnato nell'ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo può effettuarsi in qualsiasi momento, anche nel giudizio di rinvio, fino alla chiusura del contraddittorio;

  4. è proprio il testo dell’art. 99 della legge fallimentare che nell’indicare il contenuto necessario del ricorso in opposizione allo stato passivo e i documenti da produrre al momento del deposito, che non fa alcun riferimento alla copia del decreto di esecutività dello stato passivo emesso dal Giudice Delegato;

  5. la mancata produzione del provvedimento del Giudice Delegato contestualmente all'atto di opposizione non costituisce causa di improcedibilità del procedimento;

  6. gli atti e i provvedimenti attinenti al procedimento fallimentare, formati dagli organi della procedura o assunti dall'autorità giudiziaria nel progressivo evolversi del fallimento, sono raccolti nel fascicolo di cui all’art. 90 della legge fallimentare, norma di portata generale che trova applicazione anche al procedimento di opposizione allo stato passivo;

  7. tali atti e provvedimenti rimangono nella disponibilità del Giudice Delegato e del Tribunale fallimentare. Pertanto questi ultimi possono attingere al fascicolo della procedura al fine di verificare e prendere in esame le statuizioni adottate nel corso del procedimento concorsuale;

  8. il decreto con cui il giudice delegato, ai sensi dell’art. 96 della legge fallimentare, forma lo stato passivo e lo rende esecutivo, una volta depositato, entra a far parte del fascicolo della procedura e, al pari degli altri documenti della medesima natura ivi contenuti, rimane acquisito nella sfera conoscitiva dell'autorità giudiziaria preposta al procedimento, a differenza dei documenti già prodotti dal creditore istante in uno con la domanda di ammissione al passivo, che, pur essendo ora ricompresi nel fascicolo informatico della procedura, devono essere specificamente indicati, a pena di decadenza, all'interno dell'atto di opposizione L. Fall., ex art. 99, comma 2, n. 4, per poter poi essere utilizzati;

  9. chi impugna il decreto di formazione dello stato passivo emesso dal giudice delegato non è tenuto a produrre, nel corso del giudizio, necessariamente il provvedimento impugnato in quanto il Tribunale, in mancanza di produzione da parte dell’opponente, può accedere direttamente al fascicolo di cui all’art. 90 della legge fallimentare per conoscere il contenuto della statuizione che l'impugnazione intende censurare.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.23138 2020

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