L'operatività dell'assicurazione rc auto in aree private: presupposti

A cura della Redazione.
L'operatività dell'assicurazione rc auto in aree private: presupposti

Ai fini dell'operatività della assicurazione rc auto, per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

Mercoledi 18 Dicembre 2024

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 25445/2024.

Il caso: Tizio, mentre si trovava nell'azienda della società agricola Delta, della quale era all'epoca titolare anche il padre Caio, veniva investito da un trattore, condotto dallo stesso padre, durante una manovra di retromarcia, che quegli effettuava, riportando lesioni, a seguito delle quali veniva ricoverato in ospedale.

Conveniva quindi in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, l'azienda agricola e la compagnia assicuratrice rc auto, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello rigettavano la domanda attorea, con la motivazione che il trattore che aveva investito Tizio non si trovava in un'area suscettibile di transito.

Tizio ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il terzo motivo, ribadisce i seguenti principi:

a) ai fini dell'operatività dell'assicurazione rc auto, l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale;

b) nel caso in esame, è evidente che il sinistro si è verificato in un luogo in cui il veicolo che vi ha dato causa si trovava ad essere utilizzato conformemente alla sua funzione abituale: sicché il principio, affermato nel richiamato arresto nomofilattico di questa Corte, va applicato alla fattispecie, in difformità da quanto operato invece nella gravata sentenza.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 25445 2024


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