Onorario di avvocato e difesa personale: quando si ha diritto al compenso

Onorario di avvocato e difesa personale: quando si ha diritto al compenso

Con l'ordinanza n. 28426 del 14/12/2020 la Corte di Cassazione chiarisce i presupposti in presenza dei quali l' avvocato, che patrocina se stesso in giudizio, ha diritto alla liquidazione giudiziale del compenso per l'attività svolta.

Giovedi 17 Dicembre 2020

Il caso: Il Giudice di pace, in accoglimento dell'opposizione formulata dall' avv. E.M., annullava la cartella di pagamento emessa nei di lui confronti per la riscossione di sanzioni pecuniarie relative alla violazione del codice della strada e disponeva in favore dell'opponente il rimborso delle sole spese vive. La pronuncia veniva confermata in appello.

Per il Tribunale, nelle cause in cui è ammessa la difesa personale, il possesso del titolo di avvocato non comporta necessariamente la spettanza del compenso per l'attività svolta, occorrendo che la parte specifichi espressamente di volersi avvalere del titolo e di partecipare al giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., mentre, al riguardo, nulla aveva dichiarato il ricorrente nel corso del giudizio di primo grado.

Il legale ricorre in Cassazione, sostenendo, tra l'altro, che:

a) la spendita della qualifica ad opera dell'avvocato che sia parte del giudizio è finalizzata a rendere edotte le controparti e il giudice della volontà di volersi avvalere del titolo;

b) nel caso in esame, tale consapevolezza era ricavabile dalla stessa sentenza di primo grado, la quale, sia nell'intestazione che nella motivazione, menzionava il fatto che il M. era difeso da sé stesso; la medesima circostanza processuale era stata esplicitamente ammessa da Roma Capitale nella comparsa di costituzione e risposta d'appello, per cui il ricorrente aveva indiscutibilmente titolo anche alla liquidazione dei compensi.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso per infondatezza dei motivi, osserva quanto segue:

  • nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale ex art. 82 c.p.c., è onere dell'interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché, mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti l'intenzione di operare come proprio difensore ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale;

  • a tal fine, però, non è sufficiente la semplice menzione del possesso della qualifica professionale o il fatto di essersi qualificato in atti, oltre che con il proprio nome, anche con il titolo: nel caso in esame, nessuna specifica indicazione era contenuta, al riguardo, negli atti difensivi di primo grado.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.28426 2020

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