E' inammissibile l'autodifesa tecnica anche nel caso in cui il ricorrente sia un avvocato cassazionista in quanto nel processo penale la difesa personale deve essere affiancata necessariamente dalla difesa tecnica terza.
Mercoledi 28 Maggio 2025 |
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18353 del 15 maggio 2025.
Il caso: Il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Frosinone aveva applicato nei confronti di Tizia, indagata del delitto di atti persecutori ai danni dell'ex coniuge e della figlia minore, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese.
Tizia, con atto a sua firma, nella qualità di avvocato cassazionista, ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare inammsisibile il ricorso, deduce quanto segue:
a) nel giudizio di legittimità, in difetto di espressa previsione di legge che la legittimi, è inammissibile l'autodifesa tecnica anche nel caso in cui il ricorrente sia un avvocato regolarmente iscritto nell'albo professionale speciale, in quanto nel processo penale la difesa personale deve essere affiancata necessariamente dalla difesa tecnica terza;
b) la mancata previsione nel nostro ordinamento di una norma di carattere generale che stabilisca la difesa tecnica personale della parte nel processo penale e nei procedimenti incidentali che accedono allo stesso, non contrasta con la previsione di cui all'art. 13, comma 1, legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", là dove è stabilito che "l'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore", in quanto la norma deve essere coordinata con le prescrizioni specifiche di ogni ramo dell'ordinamento e le correlate previsioni procedurali;
c) il citato art. 13, invero, vale a ribadire quanto espressamente disciplinato per il processo civile dall'art. 86 cod. proc. civ., ove è stabilito che "la parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore", ma non, per converso, a introdurre nel processo penale un'analoga previsione, in quanto la diversa natura degli interessi coinvolti nel processo penale pone in un rapporto di incompatibilità l'autodifesa esclusiva e l'obbligatorietà della difesa tecnica, sicché, nel caso di imputato-avvocato, alla specifica preparazione tecnica, di cui pure il soggetto è portatore, non si accompagna il necessario distacco utile a garantire effettività alla difesa e al contrasto all'accusa.