Premessa
Sebbene con minor frequenza rispetto al passato, continuano ad approdare in Cassazione vertenze occasionate dal cd. assorbimento - anche in occasione di passaggi di categoria, promozioni e progressione di carriera - dei superminimi, ad personam ed altri emolumenti eccedenti quelli tabellari contrattuali, di solito concordati in fase di assunzione
Mercoledi 28 Maggio 2025 |
Se n’è rioccupata, da ultimo, Cass, sez. lav., n. 11771 del 5/5/2025 [i], le cui argomentazioni passiamo in rassegna al sottostante paragrafo 1.
La vertenza giunta all’esame della Cassazione era stata occasionata dal ricorso di un lavoratore, con il quale l’azienda, in fase di assunzione, aveva concordato - mediante pattuizione scritta (nella cd. lettera di assunzione), - l’attribuzione di una componente addizionale ai minimi tabellari della categoria di iniziale inquadramento (cd. superminimo), specificandone la futura assorbibilità da parte dei futuri, eventuali “aumenti dei minimi tabellari” stessi.
Promosso successivamente alla categoria più elevata della precedente, il dipendente si era visto drenare il pregresso superminimo fruito nella sottostante, inferiore, categoria contrattuale.
Il lavoratore, dissentendo dall’operato aziendale, adiva la magistratura la quale, sia in primo grado che in appello, ed infine in Cassazione, giudicava indebito l’assorbimento, non tanto in se e per se, quanto per il fatto che il tenore della pattuizione (tramite cui era stato conferito il superminimo) appariva caratterizzato - secondo l’interprete giudiziale d’appello - da una (oggettiva quanto involontaria) autolimitazione datoriale dell’assorbimento del superminimo ai soli futuri, nuovi minimi contrattuali, frutto dei rinnovi di ccnl.
A conferma di quanto sopra specificato – e, a nostro avviso, per precludere facili equivoci, tesi ad accreditare alla sentenza in questione l’intenzione di aver affermato un innovativo principio di diritto, nella direzione di una restrizione di operatività dell’assorbimento ai soli aumenti dei minimi tabellari, con esclusione di quelli discendenti dai passaggi di categoria - la Cassazione n. 11711/2025, riafferma espressamente lo stabile orientamento della Suprema corte. Tramite la seguente formulazione: «appare opportuno premettere in diritto che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retribuivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (Cass. n. 20617 del 2018; Cass. n. 19750 del 2008; Cass. n. 12788 del 2004; Cass. n. 8498 del 1999); l'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria alla regola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice del merito (…) proprio in ossequio al generale principio per cui ogni ìnterpretazione di atti negoziali è riservata all'esclusiva competenza del giudice che ne ha il dominio (…). La Corte territoriale, facendo anche riferimento a propri precedenti, ha ritenuto che le previsioni contenute nella lettera di conferimento del superminimo, sostanzialmente replicanti quelle presenti nella lettera di assunzione, col limitare l'assorbimento del superminimo ai soli aumenti dei minimi tabellari riferiti ad eventuali futuri aumenti degli stessi minimi, escludessero l'assorbimento retributivo discendente invece dall'aumento derivante da un superiore inquadramento professionale; trattasi di un'interpretazione di cui non viene dimostrata l'implausibilità e che appare rispettosa dei criteri ermeneutici invocati dalla stessa azienda ricorrente, avendo i giudici d'appello evidentemente considerato che la previsione specifica di un’ipotesi di assorbimento significasse esclusione di ogni altra ipotesi; è stata cioè interpretata restrittivamente la previsione secondo cui il superminimo sarebbe assorbibile soltanto nell'eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL, mentre la progressione economica dovuta al passaggio di livello non configurava ipotesi di mero aumento dei minimi ma era dovuta ad una diversa dinamica salariale legata all'esercizio delle mansioni ed all'anzianità di servizio; l'esegesi appare anche conforme al criterio finale dì conservazione del contratto, mentre la tesi sostenuta dalla ricorrente renderebbe pleonastica la speciale regolamentazione stabilita dalle parti…».
La Cassazione, nella motivazione parzialmente sopra riportata, concorda pertanto con la corte d’appello nel ritenere che l’ancoraggio dell’assorbimento alla ricorrenza dei miglioramenti futuri dei minimi tabellari – quale risultante nella lettera di assunzione - ne preclude, concludentemente, l’operatività al ricorrere dei miglioramenti degli stessi minimi tabellari conseguenti al passaggio di categoria. Osservando che tali aumenti sono geneticamente diversi dai minimi tabellari generalizzati, in quanto discendenti individualmente da progressione meritocratica di carriera, congiunta all’anzianità di servizio in azienda.
Peraltro, si noti bene, che l’evidenziazione, effettuata da parte dalla Cassazione, in ordine alla specificità dell’incremento dei minimi tabellari discendenti dal passaggio di categoria – ascritto a meritocrazia individuale ovvero a maturata anzianità di servizio – non è affatto finalizzata, di per se stessa, ad escludere la legittimazione aziendale all’attivazione dell’assorbimento. Invero è solo funzionale ad accreditare/supportare il convincimento dell’estraneità e della non riconducibilità alla nozione comune dei “minimi tabellari” da rinnovo contrattuale, di quelli discendenti da inquadramento nella categoria o livello superiore, stante la diversità genetica dei medesimi.
In buona sostanza l’interprete giudiziale in veste di Corte d’appello ha ritenuto che – in conseguenza della sola correlazione dell’assorbimento agli “aumenti dei minimi tabellari”, prevista in lettera d’assunzione, l’azienda fosse incorsa in un’oggettiva autolimitazione, atta a circoscrivere e condizionare al solo “aumento dei minimi tabellari” - per tali intendendosi quelli discendenti, in maniera generalizzata, dai rinnovi contrattuali – la facoltà di procedere all’assorbimento del superminimo.
Diversa sarebbe stata la conclusione se l’azienda avesse correlato l’assorbimento del superminimo agli “aumenti dei minimi tabellari, da qualunque fonte discendenti”.
Acclarato, quindi, che la Cassazione in questione non ha affermato alcun nuovo principio di diritto in tema di assorbimenti, esprimiamo l’avviso che, in linea strettamente teorica e da un punto di vista socialmente orientato, a noi confacente, sarebbe, invero, auspicabile che, dalla riconosciuta diversità genetica dei miglioramenti retributivi individuali discendenti da progressione meritocratica di carriera in raffronto ai differenti miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali nazionali o aziendali, riguardanti l’intera compagine dei lavoratori occupati nella categoria merceologica dell’azienda – conseguisse un ridimensionamento ed una limitazione dell’operatività del meccanismo dell’assorbimento. Nel senso di renderlo operante, nei confronti dei lavoratori titolari di superminimi, esclusivamente al ricorrere dei soli aumenti generalizzati dei minimi tabellari, discendenti dai rinnovi contrattuali. Cioè a dire, consentendolo tra componenti economiche geneticamente omogenee, esclusione fatta per i benefici economici caratterizzati da una diversa ratio, quali quelli maturati in corso di rapporto per anzianità e per avanzamento in carriera, ascrivibili a merito, dedizione e apprezzata competenza professionale.
Ciò detto e condiviso, va, peraltro, espresso il convincimento che quanto innanzi auspicato non avrebbe potuto essere realizzato/conseguito - per via interpretativa – cioè ad opera della giurisprudenza ai vari livelli, Cassazione inclusa.
Alla giurisprudenza di Cassazione va, peraltro, dato atto di aver compiuto dei passi sostanziosi nella direzione del ridimensionamento dell’operatività del meccanismo dell’assorbimento.
Infatti, nel corso del tempo, ha abbandonato l’iniziale orientamento di fine anni ’90 del secolo scorso, sostenitoreiidel convincimento secondo cui «sussiste nell’ordinamento un generale principio di assorbimento della maggiore retribuzione individuale, globalmente considerata, in quella successivamente spettante per contrattazione collettiva, del pari globalmente considerata (né a tale principio osta il disposto dell’art. 2103 c.c., che garantisce al lavoratore la non regressione economica ma non anche la progressione sicura iii); ne consegue che ogni patto di non assorbimento concernente particolari istituti retributivi deve essere esplicitamente convenuto tra le parti».
Affermando, in tempi più recenti, un orientamento più flessibile e meno assertivo, per effetto della conclamata dissociazione dal pregresso convincimento sopra riferito - così facendo proprie le statuizioni (oramai prevalenti) di Cass. n. 15967/2020 e n. 10164/2021, e successive – che si sono espresse come segue: «Quanto al preteso principio di diritto del normale assorbimento del superminimo nei miglioramenti contrattuali, va precisato che un tale principio non è mai stato affermato da questa Corte, essendo state, invece – e non poteva essere altrimenti, considerati i ricordati limiti del giudizio di legittimità con riferimento a disposizioni contrattuali di diritto comune - semplicemente confermate sentenze di merito che avevano ritenuto sussistente, nel caso concreto, tale regola contrattuale». Facendo scadere, poi, il presunto “principio di diritto presente nell’ordinamento”, di datata affermazione, al ruolo di semplice «presunzione… nel senso che il superminimo si ritiene di solito assorbito dai miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva ovvero per il conseguimento di un inquadramento superiore, sicché in tali evenienze ben può il giudice di merito ritenere superata detta presunzione in base alle acquisite risultanze istruttorie».
Una volta evidenziato quanto sopra detto, esprimiamo l’avviso che l’ eventuale ridimensionamento di operatività del meccanismo dell’assorbimento - con limitazione intercorrente fra i superminimi pattuiti tra le parti (di norma, in assunzione) e i soli nuovi minimi tabellari incrementatisi per effetto dei rinnovi contrattuali - non può che discendere dall’accordo congiunto degli agenti negoziali, sottoscrittori dei contratti collettivi, cioè delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, sempreché ne condividano il carattere equitativo e l’interesse alla prevenzione del contenzioso.
Nella perdurante mancanza, allo stato, del raggiungimento di nuove intese modificative dell’attuale assetto regolamentare interno ai ccnl di categoria, nel senso auspicato, la situazione giuridica sulla tematica dell’assorbimento permane del tutto invariata, tanto da essere riproposta, nel sottostante paragrafo 2, negli stessi termini esplicitati in nostri precedenti scritti sul tema.
Tenuto conto di quanto sopra detto, si rappresenta di seguito la “fotografia” del rapporto intercorrente tra l’eventuale superminimo e il meccanismo di assorbimento dello stesso, al ricorrere di nuovi miglioramenti economici scaturenti da rinnovi contrattuali o da passaggi di categoria. Presentata al lettore, per semplificazione e chiarezza, con riferimento alle due tipiche situazioni del lavoratore in azienda:
2.1.a) quella “statica”, caratterizzata dalla invarianza della posizione professionale e categoriale del lavoratore;
2.1.b) quella “dinamica”, caratterizzata dalla di lui progressione di carriera tramite passaggio alla categoria o livello, superiore a quello iniziale di assunzione.
Nella situazione cd. “statica” di cui al punto 2.1.a), in caso di concorso di superminimi ed aumenti da rinnovo contrattuale, i “superminimi generici” sono sempre assorbibili (cioè non si cumulano con sopraggiunti benefici economici a livello nazionale), fintanto che il nuovo livello retributivo fissato nel ccnl assicuri ancora un trattamento, superiore o pari, alle globali competenze individualmente o aziendalmente pattuite. E sempreché le parti stipulanti il rinnovato contratto collettivo, apportante miglioramenti economici, non abbiano fatto - come normalmente avviene non venga fatta - alcuna espressa previsione di cumulabilità, cioè a dire non abbiano espresso alcuna manifestazione di volontà in tal senso. A maggior ragione, vige l’assorbimento quando le parti, ad abundantiam (e per prevenire un ipotetico contenzioso), abbiano riconfermato espressamente il divieto di cumulo, legittimando per converso l’assorbimento; il che può essere convenuto sia nei confronti dei superminimi di gruppo, sia per quelli generici, sia per quelli conferiti ad personam o intuitu personae iv (senza alcuna contraddizione con la regola generale della conservazione di quest’ultimi, in quanto risulta sovrana la volontà pattizia eventualmente espressa in senso contrario dagli agenti contrattuali nazionali;
Nella situazione cd. “dinamica” di cui al punto 2.1.b) - conseguente al passaggio di categoria – si mantiene stabile quell’orientamento giurisprudenziale che asserisce la legittimità dell’assorbimento (non solo) dei superminimi generici ma anche dei superminimi ad personam o intuitu personae: x) sia in caso di normale passaggio di categoria (cioè al modificarsi della situazione alla quale era - in qualche modo - correlato il conferimento); y) sia in ipotesi di riconoscimento giudiziale vdella stessa, per esercizio (datorialmente disconosciuto) di mansioni superiori
Le argomentazioni della giurisprudenza sono così riassumibili:
a) per il primo caso x), nell’affermazione secondo cui i superminimi intuitu personae sarebbero stati realisticamente conferiti - nella categoria sottostante - per premiare quelle doti di abilità e competenza (superiori alla media) le quali, una volta completatesi con l’inserimento e la permanenza in azienda, avrebbero occasionato l’attribuzione della categoria superiore. Conseguentemente, è stata ritenuta impropria e negata la pretesa di mantenimento dell’assegno ad personam acquisito nell’iniziale categoria, che, qualora si fosse cumulato alla superiore retribuzione della successiva e più elevata categoria, avrebbe dato vita ad una duplicazione di benefici del tutto ingiustificata per l’unicità della causale inerente sia al beneficio economico personalizzato sia alla progressione di carriera (e, conseguentemente, per la non autonomia genetica dell’uno rispetto all’altra). Si sostiene altresì che in ipotesi “dinamica” sub 2.1.b) o di progressione di carriera - in considerazione della novazione della situazione rispetto a quella iniziale di assunzione (cui è di norma correlata l’eventuale corresponsione di assegni ad personam) - i diritti economici del lavoratore si sostanziano, ex art. 13 L. n. 300/’70, (cioè, ex art. 2103 c.c.), esclusivamente nel fatto che siano garantite le condizioni economiche di base pertinenti alla nuova, superiore, categoria, tenuto altresì conto dell’anzianità raggiunta; si sostanziano, pertanto, nel “diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta” (e... senza alcuna diminuzione della retribuzione).
Una volta garantite, nel passaggio di categoria, le condizioni economiche della nuova categoria - nonché il principio dell’invarianza economica globale ex art. 13 Stat. lav. - nelle varie componenti del trattamento economico (nuova misura dei minimi, degli scatti di anzianità in percentuale o in cifra fissa, ecc.), il superminimo intuitu personae fruito nella sottostante categoria può legittimamente essere assorbito, fino ad estinzione, dall’incremento retributivo risultante dalla differenza dei minimi delle due categorie. Salvo che – come avvenuto nella fattispecie decisa da Cass. n. 11711/2025 (di cui abbiamo già detto), il conferimento del superminimo intuitu personae in fase di assunzione (o successivamente) non sia stato accompagnato da una precisazione scritta di futuro assorbimento da parte del solo incremento dei minimi tabellari da rinnovo contrattuale nazionale. In tal modo precludendo all’azienda il ricorso all’assorbimento in tutte le altre diverse ipotesi di miglioramenti economici per il lavoratore, in primis per il miglioramento economico derivante dal passaggio di categoria;
b) per il caso sub y) di riconoscimento giudiziale del diritto alla categoria superiore, è stata egualmente asserita la legittimità dell’assorbimento degli “ad personam”, in quanto considerati dalla giurisprudenza quali parziali riconoscimenti di un diritto più completo, sotto il profilo economico. Sostanzialmente si è sostenuto, in giurisprudenza, che qualora il datore di lavoro avesse avuto la consapevolezza della spettanza (o la volontà di conferimento) della categoria superiore e del correlativo trattamento economico, avrebbe operato unilateralmente l’assorbimento vi. Poiché la pronuncia giudiziale ha lo scopo di accertare la regolarità o meno di una situazione e di rimuovere d’ufficio gli ostacoli che si frappongono allo svolgersi della stessa secondo normalità ed equità, gli effetti della decisione giudiziale non si possono, pertanto, concretizzare in soluzioni difformi da quelle che si sarebbero normalmente realizzate, in assenza di impedimenti soggettivi e/o obiettivi.
Da quanto sopra riferito consegue che gli emolumenti convenuti individualmente – cd. ad personam o intuitu personae - in misura addizionale ai minimi contrattuali si cumulano, invece, con i miglioramenti discendenti dal rinnovo contrattuale collettivo, tuttavia solo qualora il ccnl faccia espressa eccezione al principio del loro assorbimento, il che avviene, di norma, tramite una clausola che ne sancisce espressamente l’intangibilità (id est, il mantenimento). Si cumulano altresì ai benefici apportati dal ccnl - salva espressa previsione contraria disposta al momento del conferimento (sede individuale) o nel sopravvenuto contratto nazionale - quegli emolumenti che poggiano su una causale remunerativa autonoma rispetto all’intervenuto incremento dei minimi tabellari (es. premio di rendimento o di operosità individualevii), tali da occasionare la fattispecie dell’attribuzione intuitu personae viii
In caso di contenzioso, peraltro, spetterà al Giudice dar corso ad una approfondita opera di ricognizione della volontà che ha spinto le parti alla loro assegnazione ed accettazione ix ed il cui onere probatorio grava sul lavoratore che intenda opporsi all’assorbimento, in ragione dell’asserito carattere meritocratico dell’attribuzione originaria a suo favore
Infine va precisato che il superminimo sia generico sia “intuitu personae” non è invece assorbibile dal differenziale economico, tra una categoria e l’altra, derivante attualmente dal meccanismo di garanzia del valore reale della retribuzione nominale (cd. antinflazione) - poiché tale meccanismo (al pari della vecchia e superata ex indennità di contingenza) non ha una funzione retributiva autonoma ma, quale fattore “ombra” dei minimi tabellari nominali, assolve ad una funzione indennitaria o risarcitoria volta a garantire il potere d’acquisto reale di ciascun livello dei minimi tabellari categoriali. Infatti legittimandone, per assurda ipotesi, l’assorbimento, si finirebbe per occasionare sostanzialmente - anche se non in termini di aritmetica nominale - una reformatio in peius della retribuzione reale del lavoratore promosso alla categoria superiore, rispetto a quella fruita in precedenza nella categoria o livello inferiore.
E’ noto che dopo l’abolizione del meccanismo di scala mobile, da anni i rinnovi contrattuali avvengono attraverso due componenti (o calcoli) addizionali e congiunti: a) la percentuale di recupero e garanzia del potere d’acquisto dei salari e, b) gli incrementi della scala parametrale. Spetta all’accortezza delle OO.SS. dei lavoratori e degli imprenditori, quantificare – una volta raggiunta l’intesa sull’incremento retributivo complessivo – da un lato la misura (percentuale) imputabile a salvaguardia del potere reale della retribuzioni e dall’altro, la differenza (in percentuale) ascrivibile ad effettivo miglioramento economico. Effettuata questa semplice operazione chiarificatrice, ne conseguirà che la componente economica a) si sottrarrà al meccanismo di assorbimento dei superminimi, mentre ne sarà soggetta solo l’altra componente b), effettivamente accrescitiva delle retribuzioni tabellari.
Note:
i In precedenza diverse altre, tra cui: Cass. 19 dicembre 2018, n. 32872, Cass. 17 ottobre 2018, n.26017, Cass. 9 novembre 2018, n. 28769 e Cass. 3 dicembre 2015, n.24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689.
ii Così espressamente Cass. 20.3.1998, n. 2984, in NGL 1998,376,20 (m.); conf. Cass.7.8.1999 n. 8498, ivi 1999,631; Cass. 13.3.1996, n. 2058, ivi 1996,305,17 (m.); Cass. 16.8.1993,n. 8711, ivi 1993,851; Cass. 21.10.1991, n. 11139; Cass.,25 agosto 1986, n. 5192; Cass. n. 4122/1979; Cass. n.491/1979; Pret. Torino 2.3.1981, in MGL 1982,195.
iii Esplicita tale convincimento espressamente Cass.,22 febbraio 1985, n. 1600, in FI, 1985, I, c. 1316, secondo cui l'assorbimento del superminimo non viola l'art. 2103 c.c., in quanto il meccanismo del trattamento globale più favorevole esaurisce la sua funzione nel confronto tra la retribuzione raggiunta prima della promozione e quella immediatamente successiva, senza garantire al lavoratore promosso una retribuzione superiore - in ogni momento temporale successivo alla promozione — a quella che gli sarebbe spettata secondo il precedente inquadramento.
iv Cfr.. App. Milano 16.11.1973, in OGL 1973,152.
v Espressamente in fattispecie, Cass. 26 ottobre 1982, n. 5597, in GC, 1983, I, p. 1551, secondo cui, in caso di riconoscimento giudiziale della qualifica superiore, il calcolo delle differenze retributive va effettuato determinando in astratto il compenso che al lavoratore sarebbe spettato sulla base del trattamento minimo convenzionale previsto per tale qualifica, con gli aumenti ed emolumenti di carattere generale concessi medio termine, ma senza ricomprendere nella nuova retribuzione globale i superminimi riconosciuti nel periodo in cui il dipendente era inquadrato con una qualifica inferiore.
vi Così Cass. 28.1.1978, n. 429, in MGL 1979,24.
vii Cfr. Cass. 12.4.1980, n. 2376 in RGL 1980, II,583.
viii Cfr. Cass. 16.8.1993, n. 8711, cit.; Cass. 11.10.1989, n. 4064, in DPL 1989,44,2957.
ix Cfr. Cass. 23.12.1986, n. 7868, in DPL 1987,9,634.