Con sentenza n. 1107 del 18.3.2019 pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia è stato accolto il ricorso in appello e, in riforma della sentenza n. 1490 del 12.6.2013 del Tribunale di Padova, è stata dichiarata la giurisdizione dell'AGO (Autorità Giudiziaria Ordinaria) in vece di quella del GA (Giudice Amministrativo) inizialmente invocata dal Giudice di prime cure sulla scorta dell'Ad. Plenaria n. 8/2008 del Consiglio di Stato (con riferimento alla domanda volta a chiedere quale fra le due ASL convenute fosse obbligata a pagare gli oneri per l'assistenza a favore di un soggetto affetto da patologia psichica e inserito in una struttura residenziale).
La Corte d'appello di Venezia ha invero ritenuto fondato l'appello sulla base del richiamo a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in proposito (nn. 20586/2008 e conforme 15377/2009) che è infatti di segno contrario al precedente dell'Adunanza n. 8 del Consiglio di Stato del 30.7.2008 (che aveva affermato la perdurante vigenza dell'art. 29, 1° comma n. 6 e 7 del R.D. n. 1054/1924, a seguito del richiamo fatto dall'art. 7 l. 1034/1971 non abrogato dalla riforma del SSN 1 n. 180/1978) invocato dal Giudice di prime cure per declinare la propria giurisdizione a favore del GA.
La sentenza è interessante per l'incertezza del diritto che si è verificata anche in seguito al 'braccio di ferro' instauratosi tra le Sezioni Unite e l'Adunanza Plenaria.
Tuttavia l'unico Giudice cui l'ordinamento giuridico riconosce il potere di 'jus dicere' è soltanto la Corte di Cassazione, per cui prevale l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione rispetto a quello dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.