La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n.10098/2019 si pronuncia in merito alla risarcibilità del danno da mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori.
Giovedi 21 Marzo 2019 |
Il caso: Il Tribunale di Trapani condannava F.I. per il delitto di cui all'art. 3, legge 8 febbraio 2006 n. 54 per non aver versato dal dicembre del 2013 l'assegno per il mantenimento della figlia M. allora minorenne, come da provvedimento del giudice civile, e al risarcimento dei danni in favore della parte civile M.T.P. quale esercente la potestà genitoriale sulla persona offesa, rinviando al giudice civile per la relativa liquidazione; assegnava altresì una provvisionale nella misura di € 10.800, pari alla misura complessiva degli assegni non versati.
La Corte d'Appello, in parziale accoglimento del gravame proposto da F.I., riqualificava il fatto come reato punito ex art. 12 sexies legge 1° dicembre 1970 n. 898 e subordinava la sospensione condizionale al versamento della provvisionale.
F.I. Ricorre in Cassazione, censurando la sentenza di secondo grado laddove la Corte territoriale aveva confermato la condanna al risarcimento, nonostante la mancanza di specifica dimostrazione di un danno diverso ed ulteriore patito dalla parte civile, rispetto a quello derivante dal mero ritardo nei pagamenti, che dovrebbe trovare la sua sanzione esclusiva nel conteggio degli interessi legali.
La Corte di Cassazione, nel dichiarare manifestamente infondata la doglianza, chiarisce quanto segue:
a) la motivazione della Corte d'Appello laddove si limita a definire “evidente” il danno da mancato versamento dell'assegno di mantenimento è difficilmente contestabile;
b) l'omessa corresponsione di un assegno destinato al mantenimento di un minore provoca di per sé un danno al destinatario, sia economico che morale, privando questi di sostanze fondamentali per la sua esistenza e la sua crescita, in serenità e tranquillità;
c) il risarcimento di tale danno potrà essere escluso soltanto in presenza di una “robusta prova contraria”, che nel caso in esame non è stata fornita.
Esito: Inammissibilità del ricorso.