La Cassazione ribadisce l'orientamento sulla nuova formulazione del motivo di ricorso di cui all’art.360, n.5, c.p.c.

La Cassazione ribadisce l'orientamento sulla nuova formulazione del motivo di ricorso di cui all’art.360, n.5, c.p.c.
Venerdi 22 Marzo 2019

Con la recente ordinanza n.6965/19, pubblicata l’11 Marzo scorso, la Terza Sezione civile della Suprema Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui l’art.360 n.5 c.p.c., nella nuova formulazione, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico, denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe dato un esito diverso al processo).

Il “fatto storico” rileva la S.C. dev’essere inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni”.

Nel caso esaminato, parte ricorrente aveva promosso, in primo grado, una controversia avente ad oggetto una richiesta di risarcimento, nei confronti di un Comune, per danni ad un fabbricato che assumeva esser derivati da infiltrazioni di umidità causate dalle acque meteoriche le quali, non trovando -a suo dire- un adeguato scorrimento nella via di proprietà comunale, si sarebbero riversate nell’immobile.

Aveva così impugnato per cassazione la sentenza della Corte di Appello che -in riforma della statuizione di primo grado, a lei favorevole- aveva ritenuto inidonee le dichiarazioni dei testi per la prova del fatto dannoso, in ragione della loro genericità; erronea l’adesione del Tribunale alle risultanze di una CTU che era stata espletata a distanza di vari anni dal fenomeno lamentato e senza considerare che questa individuava una causa di umidità (risalita capillare) diversa da quella allegata a sostegno della domanda risarcitoria; che la comunicazione scritta del Comune, seguita alla richiesta stragiudiziale di risarcimento (formulata ante causam), di procedere alla sistemazione del manto stradale, non equivaleva a riconoscimento di responsabilità, ma solo ad una scelta di politica di governo del territorio. Parte ricorrente aveva, con un unico articolato motivo, lamentato la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i suddetti punti della sentenza di appello, lamentando che la Corte territoriale, nella valutazione delle risultanze istruttorie, aveva errato nel ritenere che i danni da infiltrazione fossero derivati da singoli illeciti istantanei e non da un fatto illecito permanente, che aveva avuto inizio nel 2002.

La S.C. ha ritenuto il motivo, per come proposto, inammissibile in quanto con esso si invoca il vecchio paradigma dell’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione di cui alla precedente formulazione dell’art.360, n.5, c.p.c. (non più applicabile alla fattispecie ratione temporis) e, quindi, non in linea con il nuovo testo della citata norma.

Nel caso di specie -ha rilevato la Cassazione- il ricorrente non aveva indicato alcun “fatto storico” nel senso sopra precisato, “ ma si è limitato a contestare la conclusione cui era giunta la Corte [territoriale, nda], anche attraverso le deposizioni dei testi e l’esame della CTU, in ordine ai punti su evidenziati, contrapponendo inammissibilmente a detta conclusione personali valutazioni in ordine alle risultanze istruttorie ed al presunto riconoscimento di responsabilità da parte del Comune con la comunicazione” inviata.

Parimenti inammissibile, secondo la S.C., l’ulteriore profilo della lamentata violazione dell’art.2697 c.c. In questo caso la Corte di legittimità, richiamando SS.UU. 16598, ha rilevato che la violazione dell’articolo citato si configura solo allorché il giudice del merito applichi la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, “cioè attribuendo onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole della scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” e non quando, come nella fattispecie, ci si dolga che la Corte territoriale, all’esito del procedimento di valutazione delle prove acquisite al processo, non abbia ritenuta raggiunta la prova dei fatti posti a sostegno della domanda risarcitoria.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.6965/2019

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