Con l'ordinanza n. 6905 dell'11 marzo 2019 la Corte di Cassazione nell'individuare il soggetto obbligato al pagamento dell'onorario dell'avvocato, distingue tra contratto di patrocinio e procura alle liti.
Il caso: L'avv. T. promuoveva due distinti ricorsi ex art. 28 L. n. 794/1942 nei confronti di sette persone, per il pagamento degli onorari per l'attivita' professionale svolta in due giudizi, uno diretto alla risoluzione di un contratto di affitto di azienda ed alla condanna dell'affittuario al risarcimento dei danni e l'altro diretto all'annullamento del marchio registrato dal signor C. gia' affittuario della suddetta azienda.
Le convenute eccepivano di essere clienti di altri avvocati e contestavano la pretesa creditoria azionata dal legale.
Il tribunale adito rigettava le domande proposte dal legale nei confronti delle convenute, ad eccezione di una, V.M.N., con condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite a favore delle stesse; nel contempo accoglieva parzialmente la domanda proposta nei confronti di V.M.N. nel limite di Euro 300.000,00, oltre accessori ed interessi, in relazione al primo incarico, e nella misura di Euro 59.078,98 in relazione al secondo incarico.
Il Tribunale aveva accertato, infatti, all'esito dell'istruttoria testimoniale, che l'incarico professionale era stato conferito al legale dalla sola V.M.N. mentre le altre convenute si erano limitate a firmare la procura congiunta alle liti che prevedeva accanto all'avvocato la designazione di altri codifensori, ai quali avevano conferito l'incarico professionale ed assunto il relativo onere di pagamento.
La Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello principale proposto nei confronti di V.M.N. rideterminava in Euro 400.000 gli onorari spettanti al legale; confermava per il resto la decisione di primo grado, ritenendo corretta la considerazione del Tribunale che “la procura alle liti costituisce un negozio unilaterale endoprocessuale, indice meramente presuntivo dell'autonomo rapporto sostanziale di patrocinio, generatore del diritto al compenso professionale...non puo, percio', costituire prova del contratto, ma solo un mero indizio...”.
Gli eredi del legale propongono ricorso per Cassazione, lamentando che la Corte d'Appello aveva errato nel ritenere che il rilascio della procura ad litem non presupponesse il rapporto sottostante di clientela (fra le medesime persone), ma ne costituisse soltanto un indice presuntivo, non apprezzando correttamente la sottoscrizione del mandato alle liti ai fini della ricostruzione dei rapporti tra le parti.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ribadisce quanto segue:
è principio consolidato che in tema di attivita' professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" e' un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che e' proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte;
conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non e' indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo quest'ultima richiesta solo per lo svolgimento dell'attivita' processuale;
pertanto non sussiste una corrispondenza diretta dal punto di vista soggettivo fra la procura alle liti ed il contratto di patrocinio, ben potendo verificarsi che l'incarico sia affidato da un soggetto nell'interesse di un terzo che solo ai fini dell'eventuale attivita' giudiziale rilascia la procura ad litem;
allo stesso modo si deve ritenere che al rilascio della procura ad litem non corrisponda un contratto di patrocinio fra le stesse parti, potendosi verificare che il rilascio della procura avvenga in ragione di un mandato sostanziale da altri rilasciato;
di conseguenza, a fronte della contestazione dell'esistenza di un contratto di patrocinio fonte dell'obbligazione di pagamento del compenso dell'avvocato, la prova dello stesso non potrà essere fornita in termini esaustivi mediante la procura alle liti.
Cassazione Civile Ordinanza 11 marzo 2019 n. 6905