Cosa succede se l'invito alla mediazione da parte del giudice non contiene l'assegnazione alle parti del termine di 15 giorni per l'avvio della procedura?
Sul punto si pronuncia la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2775/2020.
Giovedi 5 Marzo 2020 |
Il caso: A fronte dell'attività di assistenza e consulenza prestata in favore della F. Spa l'avv. C.E., all'esito dell'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, chiedeva e otteneva l'ammissione allo stato passivo del proprio credito per compensi, rispettivamente in privilegio ex art.2751-bis c.c. quanto alla sorte, ed in chirografo quanto alle spese anticipate, alla cassa avvocati e all'i.v.a.
Il Tribunale accoglieva la domanda, disponendo l'ammissione in privilegio ex art.2751-bis c.c. anche degli interessi dovuti sul credito già in origine ammesso, limitandone tuttavia la decorrenza in parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla procedura. La Corte d'Appello, adita dal legale, dichiarava improcedibile il gravame per mancata ottemperanza all'invito, rivolto alle parti all'udienza di prima comparizione in seconde cure e reiterato alla successiva udienza, ad attivare la procedura di mediazione di cui al D.Lgs. n.28/2010.
Il legale propone ricorso per Cassazione, lamentando la violazione o falsa applicazione dell'art.5 del D.Lgs. n.28/2010 in quanto la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto improcedibile il gravame in difetto di un precedente idoneo invito ad avviare la procedura di mediazione; infatti sia il primo che il secondo invito non contenevano
- l'espressa assegnazione alle parti del termine di 15 giorni per l'avvio della procedura, previsto dall'art.5 secondo comma del D.Lgs. n.28/2010,
- lo specifico richiamo di tale norma
- l'avviso alle parti circa le conseguenze della mancata ottemperanza all'invito stesso.
Per la Corte la doglianza è infondata, rilevando che:
a) l'art.5 comma 2 del D.Lgs. n.28/2010 prevede il termine fisso di 15 giorni per l'avvio del procedimento di mediazione, onde la sua omessa indicazione nel provvedimento di invito non è idonea a creare alcuna incertezza in capo alle parti e costituisce, al massimo, una mera irregolarità formale;
b) identico ragionamento vale per la mancata indicazione della norma in esame nell'invito formulato dalla Corte territoriale, poiché risulta comunque chiara l'intenzione del giudice di avviare le parti alla specifica procedura di conciliazione prevista dal D.Lgs. n.28/2010;
c) peraltro il legale aveva sostenuto, nel corso del giudizio di appello, di non aver attivato la mediazione perché sarebbe stata inutile, posta l'indisponibilità della controparte a trattare; pertanto in ogni caso l'invito aveva raggiunto il suo effetto, avendo l'odierno ricorrente ben compreso di essere stato onerato all'avvio del procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n.28/2010, con conseguente sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo dell'atto.