Con l’ordinanza n. 5490/2020, pubblicata il 28 febbraio 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata su cosa deve fare il soggetto notificante, al fine di conservare gli effetti collegati all’originaria richiesta di notifica, nel caso in cui la notifica di un atto ha esito negativo per ragioni a lui non imputabili.
IL CASO: Nella vicenda esaminata dai giudici di legittimità, la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello promosso dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale nell’ambito di un giudizio relativo alla definizione agevolata di eventi sismici in Sicilia.
Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate interponeva ricorso per Cassazione la cui notifica non si perfezionava in quanto il plico era stato restituito al mittente per il trasferimento del destinatario.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione per la mancata notifica al contribuente.
Gli Ermellini hanno ribadito i principi affermati dalle Sezioni Unite secondo i quali:
l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono:
a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa" (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016);
in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa" (Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016).
Cassazione civile ordinanza n.5490/2020