Omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato: conseguenze

A cura della Redazione.
Omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato: conseguenze

L'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato determina una nullità a regime intermedio, che può essere sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad opera dell'altro difensore comparso.

Martedi 3 Settembre 2024

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 32599/2024.

Il caso: Il Tribunale del riesame di Sondrio confermava il decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti di Tizio, Mevia e Lucilla: in relazione ad una molteplicità di reati così come loro rispettivamente ascritti: a) artt. 81 cod. pen. e 2 commi 1, 2 e 2bis D. L.vo 74/2000; b) art. 4 D.Lvo 74/2000; c) art. 5 comma 1 D.Lvo 74/2000; d) artt. 81 cod. pen. e 10 D.Lvo 74/2000; e) art. 329 co. 1 in relazione all'art. 322 co. 1 lett. b del D.LVO 14/2019; f) art. 329 co. 1 in relazione all'art. 322 co. 1 lett. a del D.LVO 14/2019; g) artt. 81 cod. pen. e 329 co. 1 in relazione all'art. 322 co. lett. a del D.LVO 14/2019; h) artt. 81 e 648 bis cod. pen.; i) artt. 110 cod. pen. e 4 D.Lvo 74/2000; j) art. 4 D.Lvo 74/2000; k) art. 4 D.Lvo 74/2000.

Dalle indagini di P.G. effettuate nei confronti della società Delta s.r.l. era emerso un quadro contabile e gestionale inattendibile, rilevando numerose irregolarità di carattere amministrativo/tributario e penale, che portava ad ipotizzare la responsabilità di Tizio per diversi reati fiscali e fallimentari, alcuni imputabili anche alla moglie Mevia già socia accomandante e poi socia di fatto della società, ed alla figlia Lucilla, già socia accomandante della Delta Srl.

Gli imputati propongono ricorso per Cassazione, deducendo la violazione di legge, con riferimento agli artt. 127, 180 e 185 cod. proc. pen., per la mancata notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale del 2/4/2024 al codifensore degli indagati, avv. Sempronia.

Per la Cassazione il motivo è fondato:

a) Il Tribunale di Sondrio ha disatteso l'eccezione difensiva relativa all'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale al co-difensore, avv. Sempronia, assumendo che la nomina del secondo difensore non risultava dagli atti trasmessi al Tribunale del riesame; tale nomina, però, era precedente la procedura camerale, tanto che l'avv. Sempronia risulta aver ricevuto avviso di deposito dei verbali di perquisizione e sequestro;

b) non può rilevare la circostanza, evidenziata dall'ordinanza impugnata, che il ricorso al Tribunale del riesame sia stato proposto solo dall'avv. Caio, qualificatosi difensore di fiducia senza specificare la presenza di altri difensori;

c) per giurisprudenza costante, l'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato determina una nullità a regime intermedio, che può essere sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente, atteso che è onere del difensore presente verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice;

d) nel caso in esame, l'avv. Caio, ha adempiuto al suddetto onere sollevando all'udienza camerale l'eccezione erroneamente disattesa dal Tribunale, così impedendo la sanatoria della nullità.




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