Con l’ordinanza 18899/2024, pubblicata il 10 luglio 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui rimedi esperibili avverso le decisioni con le quali il giudice dell’esecuzione affermi o neghi la propria competenza.
IL CASO: La vicenda esaminata riguarda una procedura esecutiva presso terzi, nell’ambito della quale il debitore proponeva opposizione, con contestuale richiesta di sospensione dell’esecuzione.
Con l’opposizione, il debitore eccepiva l’incompetenza del giudice adito ai sensi degli artt. 23-26 bis c.p.c. per essere competente il giudice del luogo ove lo stesso aveva sede.
L’istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dal debitore esecutato veniva rigettata dal giudice.
Pertanto, avverso l’ordinanza di quest’ultimo, il debitore proponeva ricorso per regolamento di competenza deducendo, con un unico motivo, l’erroneità della decisione per avere il giudice omesso di considerare l'inderogabilità ed esclusività del foro del consumatore, ai sensi dell'art. 33, lett. u), del D.Lgs. n. 26/2005.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto manifestamente inammissibile dalla Corte di Cassazione la quale, dando seguito al consolidato orientamento di legittimità ha osservato che:
1. le decisioni del giudice dell'esecuzione relative alla propria competenza sono impugnabili esclusivamente dalle parti con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., rimedio generale con il quale si contesta la regolarità degli atti dell'esecuzione forzata. Non è, invece, possibile proporre l’impugnazione con il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c e non è consentito al giudice dell’esecuzione, sollevare d’ufficio il conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ.;
2. possono essere impugnate con il rimedio del regolamento di competenza previsto dall’art. 42 c.p.c., le sole sentenze emesse all'esito dell'opposizione agli atti esecutivi con la quale sia stata eventualmente impugnata la decisione assunta dal giudice dell'esecuzione che abbia statuito sulla competenza.