Omessa notifica delle istanze di fallimento depositate successivamente alla prima: conseguenze

Omessa notifica delle istanze di fallimento depositate successivamente alla prima: conseguenze

E’ abbastanza frequente che successivamente al deposito di un’istanza di fallimento nei confronti dello stesso debitore vengano depositate altre istanze da parte di altri creditori.

Una volta che il debitore sia venuto a conoscenza dell’esistenza della pendenza della prima istanza di fallimento attraverso la regolare notifica nelle forme previste dall’art. 15 della legge fallimentare, è necessario procedere alla notifica delle successive istanze?

Martedi 27 Aprile 2021

La questione è stata nuovamente affrontata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3189/2021, pubblicata il 10 febbraio 2021.

IL CASO: Nell’ambito di un procedimento per la dichiarazione di fallimento promosso nei confronti di una società, successivamente alla prima udienza di comparizione dove era stata verificata la regolare notifica dell’istanza e del decreto di fissazione dell’udienza alla fallenda, nei confronti di quest’ultima venivano depositate altre istanze di fallimento. Le successive istanze non venivano notificate alla fallenda.

ll Tribunale dichiarava il fallimento della debitrice, la quale proponeva reclamo ex art. 18 della legge fallimentare innanzi alla Corte di Appello che veniva rigettato.

La Corte territoriale osservava che la dichiarazione del fallimento era stata emessa sulla scorta del primo ricorso, regolarmente notificato, che i due ricorsi successivi erano stati riuniti dopo che il Tribunale aveva assunto il procedimento in riserva e che nel corso dell’istruttoria prefallimentare erano stati accertati tutti i presupposti previsti dalla legge, soggettivo e oggettivo, per la dichiarazione di fallimento.

Pertanto, avverso la sentenza della Corte di Appello, la società fallita proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 15 della legge fallimentare per aver il giudice di merito rigettato l’eccezione di omessa notifica delle due istanze di fallimento depositate successivamente alla prima, sull’errato presupposto che i reclamanti non avessero dedotto di non essere stati in grado di difendersi proprio a causa di detta omissione.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta anche in diritto la decisione impugnata e nel rigettare il ricorso promosso dalla fallita, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “la notifica di tutti i ricorsi successivi al primo non è imprescindibile, essendo comunque onere del debitore seguire lo sviluppo della procedura che sia regolarmente instaurata” (Cass. 24968/2013, 98/2016, 445/2016, 26276/2017).

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