Decreto riaperture: tra le novità la green pass; cos'è e a cosa serve

Decreto riaperture: tra le novità la green pass; cos'è e a cosa serve

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (c.d. "decreto riaperture" ).

Lunedi 26 Aprile 2021

Contestualmente, con ordinanza del 23/04/2021 del Ministero della Salute da oggi, lunedì 26 aprile, tornano in zona gialla Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, oltre alle province di Bolzano e Trento.

Vediamo alcune delle nuove disposizioni in vigore dal 26 aprile, in particolare per le zone gialle:

A) SPOSTAMENTI:

- sono consentiti, senza necessità di autocertificazione, gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla;

- dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla (solo in in ambito comunale, nella zona arancione) e' consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone con disabilita' o non autosufficienti, conviventi;

- novità della CERTIFICAZIONE VERDE: ai soggetti muniti delle certificazioni verdi Covid-.19 sono consentiti anche gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa: le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo: ha una validita' di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2: ha una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale e' avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo: ha una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed e' prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test , ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta;

B) RISTORAZIONE:

- dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti, essendo rimasto il “coprifuoco” dalle h. 22.00 fino alle 5.00;

- dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida;

- resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

C) SPETTACOLI:

- a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto, ma alle seguenti condizioni:

  • esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale;

  • la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo' comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

    - restano sospese le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

    D) PISCINE, PALESTRE E SPORT DI SQUADRA:

    - a decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla, sono consentite le attivita' di piscine all'aperto;

    - a decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' di palestre;

    - a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, e' consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attivita' sportiva anche di squadra e di contatto; e' comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.

    E) FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI:

    - dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida, che possono stabilire che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9;

    - dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresi' consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida.

    F) CENTRI TERMALI E PARCHI DI DIVERTIMENTO:

    - Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attivita' dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida; resta ferma l'attivita' dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita' riabilitative e terapeutiche;

    - dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida.

Allegato:

Decreto Legge n.52 22 aprile 2021

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