Si segnala una particolare ordinanza del Got del Tribunale di Lecce del 16/03/2016 in tema di validità della notifica a mezzo PEC ad una società.
Nel caso in esame l'attore notificava l'atto di citazione alla società convenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Alla prima udienza di trattazione la società convenuta non si costituiva e quindi l'attore chiedeva al giudice che ne venisse dichiarata la contumacia.
Il Got respinge l'istanza dell'attore, ritenendo di non poter dichiarare la contumacia, per i seguenti motivi:
la normativa che impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica non obbliga, però, le stesse imprese di munirsi di programmi elettronici che consentono la lettura degli atti inviati con firma digitale;
che non vi è prova che la società convenuta sia in possesso di tali programmi;
che, quindi, non vi è prova che la stessa abbia potuto prendere visione dell’atto di citazione
che tale prova non si evince, comunque, dalle comunicazioni allegate in atti relative alla accettazione ed alla consegna dell’atto di citazione;
che la normativa in materia consente al giudice a disporre la notificazione secondo l’ordinario procedimento a mezzo ufficiale giudiziario;
Sulla base di tali argomentazioni il Got ex art. 291 cpc fissa all'attore un termine per provvedere alla rinnovazione della notificazione della citazione secondo l’ordinario procedimento a mezzo ufficiale giudiziario.
Ordinanza del Tribunale di Lecce.
Risorse correlate:
Creazione relata di notifica via PEC ex L. 53/1994 e DM 28/2015.