Cassazione Sezioni Unite: notifiche a mezzo PEC, irritualità e raggiungimento dello scopo

Cassazione Sezioni Unite: notifiche a mezzo PEC, irritualità e raggiungimento dello scopo
Sabato 23 Aprile 2016

Ieri abbiamo pubblicato un' ordinanza piuttosto singolare del GOT presso il Tribunale di Lecce in tema di notifica a mezzo PEC ad una società, che in effetti ha sollevato non poche perplessità circa la fondatezza delle argomentazioni poste a base della decisione, alla luce della normativa in vigore.

Oggi pubblichiamo una recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la n. 7665 del 18/04/2016, che, pur riferendosi a circostanze diverse rispetto alla citata ordinanza, si spera possa cominciare a fare chiarezza su una materia e su problematiche che, forse complice una normativa lacunosa, registrano presso i vari tribunali decisioni diverse, a volte contrastanti, a volte “fantasiose”, che ingenerano incertezza negli operatori del diritto (e nell'Avvocatura, in particolare).

La lunga sentenza in esame, che verte su un argomento di diritto amministrativo, in via incidentale tratta la questione, che qui interessa, della regolarità delle notifiche a mezzo PEC.

I ricorrenti, nella memoria difensiva, eccepiscono preliminarmente la nullità del controricorso erariale per vizi formali della sua notificazione effettuata con PEC, in violazione delle regole dettate dalla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 4) - 5), e dall'art. 19-bis del provvedimento ministeriale del 16 aprile 2014.

Per la Corte di Cassazione tale eccezione non è fondata e coglie l'occasione per affermare che:

1) il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.

2) il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC, espressamente indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC.

3) nel caso de quo, osserva la Corte, i ricorrenti non adducono nè alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, nè l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione .doc in luogo del formato .pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria.

4) la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.

5) è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa.

Testo integrale della sentenza n. 7665

Risorse correlate:

Creazione Relata di Notifica via PEC

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