Con la sentenza n. 35482/2018 la II Sezione penale della Corte di Cassazione esamina l'ipotesi in cui un'ordinanza resa in sede di riesame della misura cautelare personale sia stata notificata al difensore a mezzo PEC con allegate solo alcune parti del provvedimento.
Lunedi 17 Settembre 2018 |
Il caso: il Tribunale, sezione del riesame, confermava l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo tribunale, che aveva applicato a R.D.B. la misura della custodia cautelare in carcere, nella veste di indagato per il delitto di rapina aggravata.
Avverso la detta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo, per qul che qui interessa, violazione dell'art. 171 c.p.p. , in quanto l'atto era stato notificato in modo incompleto, fuori dai casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto.
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e in punto di notifica osserva quanto segue:
vero è che nel trasmettere l'ordinanza tramite PEC al difensore sono state inviate soltanto le pagine aventi numero dispari e non le tre pagine contrassegnate dai numeri 2, 4 e 6, il che rende la notifica incompleta;
tuttavia nessuna norma impone la notifica integrale del provvedimento del tribunale del riesame, essendo sufficiente l'avviso al difensore del deposito dell'ordinanza in cancelleria;
le ordinanze emesse dal Tribunale della Libertà a norma degli artt. 309 e 310 c.p.p., non devono essere notificate per intero, bensì attraverso avviso di deposito del provvedimento stesso e da tale notifica decorre il termine per proporre ricorso per cassazione;
anche l'art. 128 c.p.p., stabilisce che “quando all'esito dell'udienza in camera di consiglio vengono emessi provvedimenti impugnati l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.”;
la trasmissione incompleta del provvedimento ha comunque consentito al difensore di venire a conoscenza della data del deposito dell'ordinanza, poichè la pagina numero sette dell'ordinanza, contenente appunto l'attestazione di avvenuto deposito, è stata trasmessa al difensore;
pertanto, la sia pure parziale comunicazione del provvedimento, completo dell'attestazione di deposito, non ha comportato alcuna violazione del diritto di difesa, poichè il difensore ha avuto piena conoscenza della data in cui il provvedimento è stato depositato e aveva l'onere e la possibilità di visionare la copia integrale dell'atto recandosi in cancelleria.
Cassazione penale Sez. II Sentenza n. 35482 del 25/07/2018