Con la sentenza n. 21962/2018, pubblicata il 10 settembre scorso, la Corte di Cassazione è nuovamente tornata ad occuparsi della questione relativa alle formalità che devono essere compiute dal ricorrente al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento delle spese processuali nei giudizi per prestazioni previdenziali, ribadendo che la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali da inserire in calce al ricorso prevista dall’articolo 152 disp att c.p.c. deve essere sottoscritta personalmente dalla parte, non essendo valida la solo sottoscrizione del difensore.
IL CASO: la decisione in commento è stata pronunciata all’esito del ricorso per Cassazione promosso da un lavoratore avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la sentenza del Tribunale con la quale erano state rigettate una serie di domande formulate dal suddetto lavoratore separatamente e successivamente riunite, con le quali quest’ultimo chiedeva la condanna dell’I.N.A.I.L. al pagamento della rendita per infortunio sul lavoro.
La Corte territoriale condannava, altresì, il ricorrente al pagamento delle spese legali, in quanto la dichiarazione relativa alle condizioni reddituali del ricorrente ex art. 152 disp att c.p.c era stata sottoscritta dal solo difensore e non dalla parte.
Il lavoratore nel proporre il ricorso in Cassazione relativamente alla condanna alla refusione delle spese legali, denunciava la violazione dell’articolo 152 disp att c.p.c in quanto la Corte di appello aveva escluso l’esenzione dello stesso dal pagamento delle spese del giudizio, sul presupposto che la dichiarazione relativa al reddito non era stata sottoscritta personalmente da lui, ma solo dal suo difensore.
LA DECISIONE: I Giudici di Legittimità hanno ritenuto totalmente infondato il motivo del ricorso e nel rigettarlo hanno ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. nella l. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito (Cass. 10 novembre 2016, n. 22952; Cass. 10 settembre 2015, n. 17935; Cass. 4 aprile 2012, nr. 5363).
NORMA DI RIFERIMENTO: Articolo 152 Disp. Att. C.P.A.
“Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali”
Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall' articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia dì cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.