Cassazione penale Sez. II Sentenza n. 35482 del 25/07/2018

Cassazione penale Sez. II Sentenza n. 35482 del 25/07/2018
Lunedi 17 Settembre 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente -

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -

Dott. BORSELLINO M.D. - rel. Consigliere -

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere -

Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.D.B., nato a (OMISSIS);

Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 18 dicembre 2017;

sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

sentite le conclusioni del Procuratore generale Francesco Salzano che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Svolgimento del processo

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria sezione del riesame ha confermato l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo tribunale in data 18 novembre 2017, che ha applicato a R.D.B. la misura della custodia cautelare in carcere, nella veste di indagato per il delitto di rapina aggravata.

Avverso la detta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo:

a)nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. E, per inesistenza della motivazione, in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato, notificato al difensore, emerge che lo stesso è incompleto, risultando mancanti le pagine numero due, quattro e sei con la conseguenza che diventa inidoneo e incomprensibile l'iter logico seguito dai giudici territoriali con evidente violazione del diritto di difesa.

b)violazione dell'art. 171 c.p.p., in quanto l'atto è stato notificato in modo incompleto, fuori dai casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di censura è manifestamente infondato poichè il provvedimento depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo trasmesso a questa corte risulta completo in tutte le sue pagine e presenta una motivazione articolata ed esaustiva in merito alle censure formulate dalla difesa con la richiesta di riesame. Deve pertanto ritenersi che l'ordinanza con cui è stato deciso il riesame non è inficiata da alcuna causa di nullità connessa all'assenza di motivazione. ...

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