La mancata indicazione del nome del file nell’attestazione di conformità di una copia informatica di un atto notificato a mezzo pec non integra la nullità della notifica, bensì una mera irregolarità.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza nr. 14369/2018, pubblicata il 5 giugno scorso.
IL CASO: Nell’ambito del giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, il controricorso veniva notificato a mezzo pec e l’attestazione di conformità relativa alla suddetta notifica depositata era priva dell’indicazione del nome del file.
Il ricorrente, con la memoria ex articolo 38o bis. 1° comma c.p.c depositata a seguito della fissazione dell’udienza per la discussione del ricorso in Camera di Consiglio, eccepiva la nullità della notifica del controricorso in relazione all’articolo 11 della legge 53/1994 per la violazione dell’articolo 19 ter, primo comma, delle specifiche tecniche del PCT del 16 aprile 2014, in quanto la suddetta disposizione prevede che l’attestazione di conformità di una copia informatica contenga, tra l’altro, il nome del relativo file.
LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini hanno rigettato la suddetta eccezione, evidenziando che “ la mancata indicazione del nome del file costituisce una irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nell’articolo 11 l. 53/1994”. Inoltre, secondo i giudici di legittimità, nel caso di specie qualunque nullità della notifica del controricorso risulta sanata dal raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, terzo comma, c.p.c. in quanto, con la memoria ex articolo 380 bis, 1° comma c.p.c, il ricorrente ha replicato alle argomentazioni contenute nel controricorso.