Appello: presupposti per impugnare con ricorso straordinario in Cassazione l'ordinanza di inammissibilità

Avv. Rosanna Mancuso.
Appello: presupposti per impugnare con ricorso straordinario in Cassazione l'ordinanza di inammissibilità

Alcune osservazioni sulla Sentenza emessa dalla Cassazione a Sezioni Unite, n. 1914 del 9.2.2016, che finalmente sancisce la impugnabilità dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello civile, ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. per vizi propri della stessa, ai sensi dell'art. 111, 4° comma Cost.

Venerdi 8 Giugno 2018

In particolare, la precisazione, ad opera delle SS. UU. di quando l'ordinanza possa dirsi avente il carattere della definitività, necessario ai fini del ricorso straordinario, e la specificazione del vizio che può censurarsi in Cassazione attraverso il ricorso straordinario.

Arriva, a distanza di circa quattro anni dall’entrata in vigore del Decreto n. 83/2012, recante “Misure urgenti  per lo sviluppo economico” e poi convertito nella L. 134/2012, la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite che risolve un’importante questione posta dalla medesima novella e riguardante l’autonoma impugnabilità con il ricorso in Cassazione dell’ordinanza filtro prevista dai nuovi articoli 348 bis e 348 ter c.p.c.

A riguardo, S.U. 1914 del 2 Febbraio 2016 (Presidente Rovelli, Estensore Di Iasi) prende posizione sulla questione con una conclusione ben motivata dal punto di vista logico-giuridico e saldamente ancorata ai precedenti giurisprudenziali della stessa S.C. (conclusione alla quale alcuni Autori erano già arrivati in via dottrinale).

Le S.U. rispondono finalmente alle istanze di tutela sollevatesi dal momento di introduzione nell’ordinamento dell’ordinanza filtro e precisano quali sono i presupposti di carattere processuale in presenza dei quali è ammissibile il ricorso straordinario in Cassazione, circoscrivendo, di conseguenza, anche l’ambito di operatività dell’ordinanza de quo che può attenere solo ad un giudizio prognostico riguardante il merito dell’appello.

Omesso il problema del significato da attribuire alla nozione di “non ragionevole probabilità di accoglimento”, (che comunque si propende a far coincidere con la nozione di non manifesta infondatezza dell’impugnazione proposta) le norme introdotte nel 2012 pongono dei presupposti ben precisi in presenza dei quali l’ordinanza filtro, deve essere emessa; in merito, era scaturito un palese contrasto tra le Sezioni Semplici della Suprema Corte, contrasto registrato dall’ordinanza interlocutoria 223/2015, depositata il 12 Gennaio 2015, con la quale la Seconda Sezione Civile della Suprema Corte aveva rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, affinchè queste si pronunciassero circa l’autonoma impugnabilità dell’ordinanza di inammissibilità.

A distanza di circa un anno le Sezioni Unite dirimono il contrasto con una soluzione che appare alquanto condivisibile ed espressa dal seguente principio di diritto: Avverso l’ordinanza pronunciata dal Giudice d’appello ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. è sempre ammissibile ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost. limitatamente ai vizi propri della medesima costituenti violazioni della legge processuale che risultino compatibili con la logica (e la struttura) del giudizio sotteso all’ordinanza in questione, dovendo in particolare escludersi tale compatibilità in relazione alla denuncia di omessa pronuncia su di un motivo di appello, attesa la natura “complessiva” del giudizio prognostico, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza nonché a tutti i motivi di ciascuna impugnazione, e potendo, in relazione al silenzio serbato in sentenza su di un motivo di censura, eventualmente porsi (nei termini e nei limiti in cui possa rilevare sul piano impugnatorio) soltanto un problema di motivazione”.

La riflessione della Corte, di alto spessore logico-giuridico, inizia con una distinzione tra le due diverse tipologie di ricorso per cassazione esistenti nel nostro ordinamento: il ricorso ex art. 360 c.p.c. che prevede l’impugnabilità con questo mezzo di gravame delle sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado; ed il ricorso avverso le sentenze e i provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali lo strumento sia ammesso per violazione di legge giusto il quarto comma dell’art. 111 Cost.

La questione riguarda chiaramente la ricorribilità dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. per i vizi propri di carattere processuale ossia, quando, il ricorrente non potrebbe ottenere tutela con la semplice impugnazione della sentenza di primo grado, poiché tale impugnazione non potrebbe avere l’effetto di rimettere in discussione i presupposti di emissione dell’ordinanza.

Sul punto è emerso il netto contrasto a cui prima si accennava: da un lato, l’orientamento espresso in Cass. 27.03.2014 n. 7273, secondo cui l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. se emanata nell’ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile in Cassazione non avendo carattere definitivo, giacchè il terzo comma dell’art. 348 ter consente di impugnare per Cassazione il provvedimento di primo grado; viceversa tale ordinanza è ricorribile per Cassazione ove dichiari l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, essa avendo, in tal caso, carattere definitivo e valore di sentenza, in quanto la declaratoria di inammissibilità dell’appello per questioni di rito non può essere impugnata col provvedimento di primo grado.

I maggiori problemi sono stati posti dall’ultimo comma dell’art. 350 ter, secondo cui “Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione”. Una volta emessa l’ordinanza di inammissibilità, pertanto, (la quale decide anche sulle spese) l’unica strada praticabile, secondo la novella, sarebbe quella di impugnare la sentenza di primo grado con ricorso per cassazione.

È legittimo quindi che si sia discusso, anche ampiamente, sull’autonoma impugnabilità dell’ordinanza di inammissibilità per vizi propri dell’ordinanza stessa o per la statuizione relativa alle spese, e se sia possibile ipotizzare che con unico ricorso si possano impugnare entrambi i provvedimenti, l’ordinanza (per vizi propri) e la sentenza di primo grado. pronunciata con sentenza.

Dall’altro lato si registra, invece, l’orientamento espresso in Cass. 17.04.2014 n. 8940 secondo cui il ricorso per cassazione sia ordinario che straordinario, non è mai esperibile avverso l’ordinanza che dichiari l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis, cod. proc. civ., e ciò a prescindere dalla circostanza che essa sia stata emessa nei casi in cui ne è consentita l’adozione, ovvero al di fuori di essi, ostando, quanto all’esperibilità del ricorso ordinario, la lettera dell’art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ. (che definisce impugnabile unicamente la sentenza di primo grado), mentre, quanto al ricorso straordinario, la non definitività dell’ordinanza, dovendosi valutare questo carattere con esclusivo riferimento alla situazione sostanziale dedotta in giudizio non anche a situazioni aventi mero rilievo processuale, quali il diritto a che l’appello sia deciso con ordinanza soltanto nei casi consentiti nonché al rispetto delle regole processuali fissate dagli articoli sopra richiamati.   La dissertazione è un pretesto per mettere in luce come le sentenze tra le quali si è prospettato il contrasto non pongono in dubbio la sussistenza del requisito della decisorietà nell’ordinanza in questione, richiesto dal comma 7 dell’art. 111 Cost. per l’esperimento del ricorso straordinario per violazione di legge. Il contrasto tra le pronunce riguarda invece il significato da attribuire al concetto di definitività, altro requisito che parimenti deve ricorrere affinché contro l’ordinanza in esame sia ammissibile il ricorso in Cassazione.   

Infatti, secondo Cassazione 7273/2014, il requisito della definitività esisterebbe in relazione all’ordinanza di cui agli art. 348 bis e ter nel caso in cui il giudice d’appello abbia commesso un error in procedendo nel pronunciare l’ordinanza stessa (pronunciandola, ad esempio, nei casi in cui non è normativamente prevista), poiché tale errore (violazione della legge processuale) non potrebbe essere fatto valere con l’impugnazione della sentenza di primo grado, lasciando quindi la parte sfornita di tutela con riferimento alla situazione soggettiva oggetto del processo. Al contrario, Cass. 8940/2014 nega che l’ordinanza in esame possegga il requisito della definitività, “tale da ritenersi solo quello sulla situazione giuridica sostanziale dedotta nel processo”, con la conseguenza che il fatto di poterla ridiscutere attraverso il ricorso in Cassazione contro la sentenza di primo grado, impedirebbe la configurabilità del requisito, necessario per l’impugnazione con il ricorso straordinario. Ritengono le Sezioni Unite che quest’ultima accezione del concetto di definitività non sia da condividere per alcuni ordini di ragioni: in primo luogo, essa non trova riscontro nel dato normativo costituzionale e neanche nella legislazione processuale ordinaria. Posto che le censure riguardanti l’inosservanza delle norme regolanti la procedura non possono utilizzare strumenti processuali diversi da quelli previsti per le doglianze relative al giudizio di merito, è chiaro che se il provvedimento non ha carattere decisorio in quanto non ha contenuto sostanziale di sentenza allo stesso modo non ha contenuto decisorio neanche quando si fa valere la lesione di un diritto processuale. La pronuncia sull’osservanza delle norme processuali ha la medesima natura dell’atto giurisdizionale a cui il processo è preordinato, di conseguenza il contenuto decisorio. Rifacendosi alla precedente giurisprudenza delle medesime Sezioni Unite (espressa in 3073 e 11026 del 2003) il Supremo Collegio desume che, giusta la natura strumentale delle norme processuali, sussiste il presupposto della decisorietà con riferimento alle pronunce sull’osservanza delle medesime norme se queste sono emesse nell’ambito di processi su diritti soggettivi. In secondo luogo, 8940/2014 propone una lettura ingiustificatamente riduttiva del comma 7 dell’art. 111 Cost. che finirebbe per ridurre l’ambito di denunciabilità delle violazioni di legge, e la disciplina vigente non autorizza allo stato una simile lettura della definitività richiesta ai fini del ricorso straordinario per cassazione. Terza ed ultima motivazione, l’impostazione seguita da Cass. 8940 non collima con l’interpretazione data dalla medesima Suprema Corte all’art. 111 Cost., comma 7, interpretazione ed applicazione certamente non riduttive proprio in materia di denuncia di violazione di norme processuali. Secondo il Supremo Collegio a Sezioni Unite, non si può quindi concordare quindi con Cass. 8940 del 2014: il ricorso straordinario per cassazione costituisce infatti garanzia rafforzativa dell’effettività della tutela giurisdizionale di cui al primo comma dell’art. 24 Cost. e, per contro, il comma 7 dell’art. 111 Cost. rappresenta una norma di chiusura del sistema delle impugnazioni. Ai sensi della disciplina risultante dagli artt. 348 bis e ter, proponendo ricorso avverso la sentenza di primo grado, il ricorrente non può che dedurre motivi attinenti a quella decisione e non può far valere censure riguardanti eventuali errores in procedendo commessi dal giudice d’appello, poiché per avere una pronuncia su tali errores si dovrebbe impugnare il provvedimento con cui termina il giudizio d’appello, l’ordinanza. È vero che non è previsto alcun diritto costituzionalmente garantito al secondo grado di giudizio; ma è anche vero che questo non può significare che il secondo grado sia lasciato al mero arbitrio del giudice d’appello con l’impossibilità di verificare di fatto la correttezza della decisione da lui assunta. Gli errores in procedendo denunciabili con il ricorso ex art. 111 Cost, comma 7, sussistono nei seguenti casi: 1) Quando l’ordinanza viene emessa senza il rispetto delle previsioni contenute nei medesimi artt. 348 bis e ter: ossia, nel caso di ordinanza pronunciata senza aver sentito le parti oppure oltre l’udienza ex art. 350 c.p.c. che prevede l’emissione prima della trattazione. 2) Nell’ipotesi di pronuncia dell’ordinanza nelle cause in cui ciò non è consentito, ossia nelle cause ex art. 70 c.p.c. e per gli appelli di cui all’art. 702 quater c.p.c. 3) Nell’ipotesi di pronuncia dell’ordinanza nei casi in cui avrebbe dovuto essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello. -) Quando l’ordinanza di inammissibilità si riferisce ad ipotesi di appello fondato su ius superveniens o su fatti sopravvenuti: in questo caso non può esservi giudizio prognostico di infondatezza nel merito rispetto ad un appello fondato su tali novità. Importante è poi la precisazione della Suprema Corte circa impugnabilità dell’ordinanza con riferimento alla pronuncia sulle spese. La pronuncia sulle spese non risulta in alcun modo coinvolta dall’esito del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado; non è possibile configurare a riguardo, come anche si era detto in dottrina, l’effetto espansivo esterno (ex art. 336, comma 2, c.p.c.) tra la cassazione della pronuncia di primo grado e la pronuncia alle spese dell’ordinanza stessa: quest’ultima, infatti, non è un provvedimento dipendente dalla pronuncia di primo grado riformata o cassata. Pertanto, la statuizione sulle spese può essere rimessa in discussione soltanto se “ammessa l’impugnabilità dell’ordinanza medesima- l’impugnazione venga accolta oppure vi sia stata impugnazione con espresso riguardo a detta statuizione”. In tal caso si può ammettere l’impugnabilità dell’ordinanza in questione, “risultando difficilmente condivisibili impugnazioni alternative da proporsi in sede esecutiva (ad esempio, una opposizione all’esecuzione) o attraverso apposito giudizio di cognizione”. Da sottolineare che appare notevole l’apporto di questa pronuncia anche con riferimento alla specificazione del vizio che può censurarsi in Cassazione attraverso il ricorso straordinario: poiché, infatti, nell’ipotesi di ordinanza ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., non è configurabile vizio di omessa pronuncia, poiché il giudizio prognostico circa la non ragionevole probabilità di accoglimento nel merito non può pronunciarsi se non in relazione a tutti i motivi d’appello ed a tutti gli appelli, può porsi solo il vizio di violazione della legge processuale che prevede l’obbligo di motivazione. Importante, dunque, l’intervento delle S.U. sulla questione della impugnabilità dell’ordinanza filtro: la ragionevolezza ed il pregio giuridico della soluzione data derivano dal fatto che se si ammettesse la ricorribilità tout court dell’ordinanza-filtro, si paralizzerebbe il procedimento d’appello e l’istituto del filtro non spiegherebbe le finalità deflattive volute dal legislatore.

Se, al contrario, non si ammettesse in nessun caso la ricorribilità della medesima ordinanza, si lascerebbe in capo ai giudici un potere eccessivo, non potendosi sottoporre a vaglio la loro decisione espressa eventualmente contra legem la quale diverrebbe insindacabile. La conclusione logica è, dunque, data dalla possibilità di ricorrere avverso l’ordinanza per violazioni della legge processuale “che risultino compatibili con la logica e (la struttura) del giudizio sotteso all’ordinanza in questione”.

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