Rappresentanza legale alternativa con difensore abilitato o con propri funzionari dell’agente della riscossione

Avv. Francesco Rubera.
Rappresentanza legale alternativa con difensore abilitato o con propri funzionari dell’agente della riscossione

L'interpretazione estensiva della norma sull'assistenza tecnica tributaria in seguito alla riforma introdotta con l'art.9 del D.lgs. n.156/15

Lunedi 11 Giugno 2018

L’art.11, n.2 del D.lgs.546/92 dal titolo “ capacità di stare in giudizio” stabilisce: “ l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata”.

Quando si parla di capacità di “stare in giudizio”, bisogna fare una distinzione tra la capacità di essere parte, ossia la capacità di essere destinatari degli effetti degli atti processuali, dalla c.d. capacità processuale, ossia: la capacità di compiere atti nel processo. Mentre la prima esiste sempre, l’ufficio ha sempre la capacità di essere parte, come peraltro lo stesso art.10 del D.lgs.546/92 conferma già nella vecchia formulazione ante - riforma, già sin dal 1° gennaio 1996, con l’innovazione della norma citata, che ha sancito per l’ufficio la capacità di stare in giudizio compiendo validi atti processuali tramite propri dipendenti delegati, viene introdotta una rappresentanza legale alternativa, atteso che la norma non ha portata restrittiva.

Infatti, la legittimazione processuale che viene conferita dall’art.11, comma 2 del d.lgs.546/92, impersonalmente all’Agenzia e non al direttore, come invece prevede l’art.42 del d.p.r. 600/73, lascia molto spazio all’organizzazione dell’ufficio, che potrà ricorrere alternativamente anche all’assistenza tecnica di avvocati del libero foro, oltre che di personale interno.

In tal senso, l’art.9 del D.lgs. n.156/15 ha integralmente sostituito l’art.12 del D.lgs.546/92 che fa riferimento all’assistenza tecnica nel processo tributario. La suddetta norma, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, disciplina l’assistenza tecnica, ovvero l’atto di assunzione della difesa delle parti davanti alle commissioni tributarie.

Il primo comma del nuovo testo dell’art.12 dispone che tutte le parti, che non siano gli uffici impositori o l’Agente della Riscossione o i Concessionari minori, debbano essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. Pertanto, gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti all’albo di cui all’art.53 del D.lgs.446/97, potranno essere assistiti non solo da propri funzionari, senza necessità di ricorrere a difensori abilitati, ma anche da un difensore abilitato che non sia dipendente dell’ufficio e quindi autorizzato con procura speciale, rilasciata dal legale rappresentante dell’Ente, atteso che la disposizione di cui all’art.12, comma I, ha portata estensiva e non restrittiva.

In vigenza del vecchio testo dell’art.12 del D.lgs.546/92, la Corte di Cassazione aveva più volte ribadito l’orientamento costante secondo il quale “il Concessionario del servizio riscossione tributi non può stare in giudizio in proprio, ma deve necessariamente farsi rappresentare da un difensore abilitato alla difesa tecnica avanti le Commissioni Tributarie” (ex multis: Cass. 7 dicembre 2005, sent. n.27035).

Con la riforma introdotta con il  D.lgs. n.156/15, il nuovo testo dell’art.12 non ha abrogato il vecchio sistema, ma secondo la formulazione della norma che non prevede un espresso richiamo al divieto di utilizzazione di avvocati del libero foro, ha solo esteso la possibilità di utilizzazione dei propri funzionari, ferma restando la possibilità di utilizzare assistenti tecnici abilitati all’esercizio di una professione ammessa al patrocinio avanti al giudice tributario.

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