Notifica a mezzo PEC: allegare un atto in pdf scansionato o in pdf nativo?

Notifica a mezzo PEC: allegare un atto in pdf scansionato o in pdf nativo?
Mercoledi 18 Luglio 2018

E’ valida la notifica di un atto di citazione o del ricorso per Cassazione eseguita a mezzo pec allegando al messaggio di posta elettronica certificata il file in formato “pdf” (ovvero Portable Document Format) creato mediante la scansione della copia cartacea dell’atto e non in formato pdf “nativo”, cioè salvato in pdf con un programma di videoscrittura (ad es. Word).

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18324/2018, pubblicata il 12 luglio scorso.

IL CASO: Nell’ambito del giudizio per Cassazione, uno dei controricorrenti eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato a mezzo pec ed il messaggio di posta elettronica certificata allegato anzichè contenere un file in pdf nativo conteneva un file scansionato della copia cartacea del ricorso. Secondo il controricorrente, l’inammissibilità del ricorso derivava dal fatto che:

  1. secondo quanto previsto dalla legge, il file contenente l’atto da notificare deve essere in formato pdf “nativo”, non essendo possibile procedere con la scansione del file cartaceo;

  2. lo scopo della legge è quello di consentire al destinatario dell’atto di poter copiare le parti desiderate “senza ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri” e che quindi l’atto doveva dichiararsi nullo in quanto tale modus operandi aveva impedito il raggiungimento dello scopo.

LA DECISIONE: Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato infondata l’eccezione di inammissibilità della notifica del ricorso, sulla scorta delle seguenti osservazioni:

  1. L’ipotetica nullità è stata sanata con la costituzione dell’intimato che si è anche difeso (ex multis, Sez. Lav., Sentenza n. 13857 del 18/06/2014);

  2. Scopo della notificazione di un atto, in qualsiasi forma essa avvenga, è quello di portare l’atto da notificare a conoscenza del soggetto destinatario, e non quello di consentire a quest’ultimo il “copia e incolla. Il parametro in base al quale va valutato il raggiungimento dello scopo è la conoscibilità dell’atto e non la sua “navigabilità” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.18324/2018

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