E’ nulla la notifica dell’atto di appello eseguita alla parte personalmente e non presso il difensore domiciliatario nel giudizio di primo grado.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18104/2018, pubblicata il 10 luglio scorso.
IL CASO: Nella vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour, la Commissione Tributaria Regionale, nella contumacia della società contribuente, accoglieva l’appello promosso dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale dichiarando la legittimità dell’accertamento fiscale notificato alla suddetta società.
Avverso la sentenza di secondo grado, quest’ultima proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione dell’articolo 330 c.p.c, in quanto l’appello era stato notificato l’appello alla parte personalmente e non al procuratore domiciliatario.
LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente fondato il motivo del ricorso e nell’accoglierlo ha evidenziato che:
“secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'atto di appello notificato, in violazione dell'articolo 330,primo comma cod.proc.civ., alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado è affetta da nullità; se il giudice d'appello non provvede a rilevare il vizio a norma dell'articolo 291 cod.proc.civ. fissando all'appellante un termine per rinnovare la notificazione, il successivo giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità e la Corte di Cassazione, nel dichiararla, deve pronunciare l'annullamento con rinvio ad altro giudice di pari grado perché sia ripristinata la regolarità del contraddittorio” (cfr.Cass. n. 11050 del 05/10/1999);
Pertanto, la Corte di Cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica e dell’intero processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo pervenuto a conoscenza dell’appellato l’atto di impugnazione, ed essendo superflua una sua nuova notificazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all’articolo 392 cod.proc.civ. (Cass n. 17494 del 9/12/2012, Cass n. 27319 del 119/12/2006, Cass n. 16801 del 24/07/2014, Cass n. 9419 del 10/05/2016).