Notifica delle cartelle esattoriali e onere della prova.

Di Giuseppe Edoardo Toto.
Notifica delle cartelle esattoriali e onere della prova.

L'estratto di ruolo con la copia della relata di notifica non e' sufficiente per dimostrare la validita' della notifica della cartella esattoriale – CTP Agrigento sent. n. 1058/02/18

Giovedi 19 Luglio 2018

I Giudici tributari agrigentini con sentenza n. 1058/02/18 dep. il 29/05/2018 hanno annullato una intimazione di pagamento di €. 39.343,64 con una duplice motivazione: assenza di valida prova della notifica delle cartelle presupposte e intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.

Il Collegio, applicando il consolidato orientamento della Suprema Corte (n. 16412/2007), ha ritenuto vizio procedurale la mancata prova della notifica delle cartelle presupposte. Inoltre, il ricorrente aveva eccepito l’intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi sottesi. Secondo i Giudici “nessuna prova documentale è stata allegata al fine di dimostrare la notifica di idonei atti interruttivi relativi alla pretesa tributaria, di cui alle cartelle di pagamento sottostanti l’intimazione di pagamento impugnata”.

Invero non può ritenersi idoneo, proseguono i Giudici, l’estratto informatico depositato in atti, potendo assumere valore di prova solamente la relata di notifica, ovvero l’avviso di ricevimento, unitamente alla cartella di pagamento.

In assenza della cartella alla Commissione non è possibile riscontrare l’indispensabile collegamento tra l’atto presupposto e la relata di notifica depositata in atti.

Peraltro, l’onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza tra atto notificato ed atto invocato in giudizio compete a chi ha interesse ad invocarne l’efficacia, appunto Riscossione Sicilia, tanto che è onerata della conservazione quinquennale della cartella.

Il Collegio ritiene quindi di condividere il principio affermato dalla Suprema Corte n. 19704/2015 secondo cui l’estratto di ruolo è semplicemente un elaborato informatico formato dal concessionario contenente solo alcuni elementi del ruolo. Solo il ruolo contenuto nella cartella ha, dunque, una sua definizione legislativa ed una sua completezza; ne deriva che senza la sua produzione integrale alla Commissione non è consentito verificare la pretesa impositiva.  

Giuseppe Edoardo Toto

commercialista/fiscalista

Allegato:

CTP Agrigento sentenza n.1058/2018

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