Notifica effettuata direttamente presso l'abitazione del legale rappresentante della società: conseguenze

Notifica effettuata direttamente presso l'abitazione del legale rappresentante della società: conseguenze

La notificazione della cartella di pagamento effettuata direttamente al legale rappresentante della società presso l’abitazione dello stesso è da ritenere ritualmente avvenuta e regolare.

Mercoledi 5 Luglio 2023

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18614/2023.

Il caso: la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da Equitalia Sud S.p.A. nonché in parziale accoglimento dell’appello incidentale avanzato dalla società Delta s.r.l. riformava parzialmente la sentenza di primo grado determinando il debito tributario oggetto di iscrizione ipotecaria nella minore somma di euro 6.800,32; ad avviso dei giudici di merito andavano esclusi gli importi di nn. 5 cartelle di pagamento prodromiche all’ iscrizione ipotecaria che risultavano notificate irritualmente in violazione del disposto di cui all’ art. 145 cod. proc. civ., nel testo ratione temporis vigente.

Equitalia Sud Spa ricorre per cassazione, deducendo che i giudici di appello avevano applicato un principio di diritto erroneo non considerando che le notifiche in questione, eseguite direttamente presso la residenza dell’allora legale rappresentante della società, ante riforma del 2006, dovevano essere ritenute valide alla luce di principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

Per la Cassazione il motivo è fondato: sul punto vi sono due orientamenti:

a) una parte della giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha affermato che gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa (nel regime anteriore alle modifiche introdotte con la legge 28 dicembre 2005, n. 263), secondo la disciplina dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. e, solo qualora tale modalità risulti impossibile, in base al successivo terzo comma del medesimo art. 145, la notifica potrà essere eseguita, ai sensi degli artt. 138;

b) successivamente, le Sezioni Unite nella sentenza n. 22086/2017 ha sancito che la notificazione di un atto ad una società - data la diretta riferibilità ad essa, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che la rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità - è regolarmente effettuata alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell'ente sociale, anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dello stesso, per la medesima regola sancita per le persone fisiche dall'art. 138 cod. proc. civ., secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell'ambito territoriale della circoscrizione;

c) nel caso di specie la notificazione delle cartelle in questione è stata effettuata al legale rappresentante della società presso l’abitazione dello stesso sicchè è da ritenere ritualmente avvenuta, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 18614 2023

Vota l'articolo:
5 / 5 (2voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.105 secondi