Non è responsabile l'amministratore per mancata convocazione di un condomino

Non è responsabile l'amministratore per mancata convocazione di un condomino

Con la sentenza n. 29878/2019 la Corte di Cassazione chiarisce su quale soggetto gravi la responsabilità di verificare la regolarità delle convocazioni di tutti i condomini.

Lunedi 16 Dicembre 2019

Il caso: Un Condominio citava in giudizio l'amministratore perche' venisse dichiarata la responsabilita' dello stesso a titolo di inadempimento contrattuale, con condanna al risarcimento dei danni pari ad Euro 3.651,33: tale somma corrispondeva all'importo intimato a titolo di rimborso spese processuali dal condomino Tizio, il quale aveva vittoriosamente impugnato la Delib. assembleare 28 febbraio 2007 per errata convocazione.

Il Tribunale accoglieva la domanda di responsabilita' contrattuale, sentenza che veniva confermata dalla Corte d'Appello.

L'amministratore ricorre in Cassazione lamentando che la Corte d'appello aveva errato nel non considerare che l'obbligo imposto in capo all'amministratore di procedere alla convocazione di tutti i condomini non esime l'assemblea dall'obbligo ad essa imposto di verificare la regolarita' delle medesime convocazioni.

Per la Corte la doglianza è fondata: sul punto infatti deve considerarsi che:

a) se e' l'amministratore, di regola, a dover procedere alla convocazione dell'assemblea (articolo 66 disp. att. c.c.), l'articolo 1136 c.c., comma 6, nella formulazione qui applicabile ratione temporis, prescrive che "l'assemblea non puo' deliberare, se non consta che tutti i condomini (gli aventi diritto', dopo la riformulazione intervenuta con la L. n. 220 del 2012) sono stati invitati alla riunione (sono stati regolarmente convocati)", integrando la preventiva convocazione un requisito essenziale per la validita' di qualsiasi deliberazione;

b) è percio' compito dell'assemblea, e per essa del suo Presidente, controllare la regolarita' degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell'elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall'amministratore, trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.), la cui inosservanza importa l'annullabilita' della delibera, in quanto non presa in conformita' alla legge.

Esito: accoglimento del ricorso con rinvio

  

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.29878 /2019

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