La Corte di Cassazione con l' ordinanza n. 11770 dell' 08/06/2016 affronta la questione delle conseguenze processuali in caso di mancata notifica del ricorso d'appello entro il termine fissato dal giudice.
Giovedi 16 Giugno 2016 |
Nel caso in esame, la ricorrente proponeva appello avverso la sentenza di separazione personale del Tribunale al fine di ottenere l'aumento del contributo per ciascun figlio ed il riconoscimento di un assegno di mantenimento a proprio favore.
La Corte di Appello dichiarava improcedibile l'appello per omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato nel decreto di fissazione dell'udienza, osservando che:
La ricorrente propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, ricorso che viene accolto dalla Suprema Corte, che richiama i seguenti principi di diritto:
1) in tema di procedimento d'impugnazione con rito camerale, poichè il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio, la sua inosservanza, senza preventiva presentazione dell'istanza di proroga, non ha alcun effetto preclusivo, implicando soltanto la necessità di fissarne uno nuovo ove la controparte non si sia costituita, mentre l'avvenuta costituzione di quest'ultima ha efficacia sanante "ex tunc" di tale vizio;
2) il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla controparte, nei procedimenti camerali, non è perentorio: si tende, per questa via, ad evitare interpretazioni formalistiche delle norme processuali che possano limitare l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale.
3) pertanto si ritiene applicabile in via analogica al rito camerale quanto disposto dall'art. 291 c.p.c., per quanto riguarda la concessione di un nuovo termine alla parte per la rinotifica, e dall'art. 156 c.p.c., comma 2, relativamente all'efficacia sanante "ex tunc" del vizio di omessa notifica nei termini in caso di tempestiva costituzione della controparte.