Natura dei termini per la notifica nel rito camerale.

Natura dei termini per la notifica nel rito camerale.

La Corte di Cassazione con l' ordinanza n. 11770 dell' 08/06/2016 affronta la questione delle conseguenze processuali in caso di mancata notifica del ricorso d'appello entro il termine fissato dal giudice.

Giovedi 16 Giugno 2016

Nel caso in esame, la ricorrente proponeva appello avverso la sentenza di separazione personale del Tribunale al fine di ottenere l'aumento del contributo per ciascun figlio ed il riconoscimento di un assegno di mantenimento a proprio favore.

La Corte di Appello dichiarava improcedibile l'appello per omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato nel decreto di fissazione dell'udienza, osservando che:

  • il suddetto termine, pur trattandosi di termine ordinatorio ex art. 154 c.p.c., comporta la decadenza dell'attività processuale cui finalizzato, in mancanza di proroga prima della scadenza;
  • non è possibile concedere un nuovo termine alla parte appellante per notificare, atteso che non si versa nell'ipotesi di omessa notifica per causa ad essa non imputabile;
  • la circostanza che dal controllo telematico non sia emerso il termine per notificare non esime l'appellante dal prendere visione del provvedimento di fissazione di udienza, dal momento che è il ricorrente ad essere tenuto ad attivarsi per prendere cognizione, in cancelleria, dell'esito del proprio ricorso;
  • l'obbligo della cancelleria di comunicare il decreto e il carattere non perentorio del termine ex art. 435 c.p.c. per la notifica a controparte attengono al rito del lavoro e non sono estensibili a quello in esame.

La ricorrente propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, ricorso che viene accolto dalla Suprema Corte, che richiama i seguenti principi di diritto:

1) in tema di procedimento d'impugnazione con rito camerale, poichè il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio, la sua inosservanza, senza preventiva presentazione dell'istanza di proroga, non ha alcun effetto preclusivo, implicando soltanto la necessità di fissarne uno nuovo ove la controparte non si sia costituita, mentre l'avvenuta costituzione di quest'ultima ha efficacia sanante "ex tunc" di tale vizio;

2) il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla controparte, nei procedimenti camerali, non è perentorio: si tende, per questa via, ad evitare interpretazioni formalistiche delle norme processuali che possano limitare l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale.

3) pertanto si ritiene applicabile in via analogica al rito camerale quanto disposto dall'art. 291 c.p.c., per quanto riguarda la concessione di un nuovo termine alla parte per la rinotifica, e dall'art. 156 c.p.c., comma 2, relativamente all'efficacia sanante "ex tunc" del vizio di omessa notifica nei termini in caso di tempestiva costituzione della controparte.

Testo dell'ordinanza n. 11770

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