La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, nell'ambito di un procedimento d'appello, con sentenza depositata il 26.6.2014, dichiarava estinto il giudizio promosso da O. F. relativo alla revoca del beneficio prima casa per alienazione dell'immobile senza riacquisto nei termini di legge, e compensava le spese, ritenendo che sulla questione nodale del giudizio, relativa all'operatività della proroga di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1 bis, esistevano precedenti discordanti.
Il ricorrente propone ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..: infatti l'esistenza di precedenti discordanti non integra la grave ed eccezionale ragione d'urgenza richiesta dall'art. 92 c.p.c., e nel caso specifico tale presupposto non poteva operare dal momento l'esito della lite era dipeso dal riconoscimento del proprio torto da parte dell'Agenzia.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 10917 del 26/05/2016, del , nell'accogliere il ricorso, osserva che:
a) l'art. 92 c.p.c., comma 2 dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre "gravi ed eccezionali ragioni", esplicitamente indicate nella motivazione, che devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa;
b) la sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, rispetto a soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio di legittimità, non può essere ricondotta alla nozione di "gravi ed eccezionali ragioni";
c) nel caso in esame, la CTR ha giustificato la compensazione delle spese processuali in ragione dei discordanti precedenti sulla questione nodale senza tuttavia fare alcun cenno ad eventuali precedenti giurisprudenziali che in concreto avessero offerto letture discordanti della norma di legge ritenuta decisiva ai fini del giudizio;
d) pertanto, la generica indicazione di discordanti precedenti non può tuttavia integrare il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni proprio perchè caratterizzata da un'estrema genericità ed aspecificità che non consente di potere richiamare il requisito idoneo a giustificare la compensazione delle spese;
e) l'eventuale complessità di un testo normativo e della sua esegesi non giustifica la compensazione, se non sono specificate le ragioni per le quali la concreta soluzione assegnata al dubbio interpretativo (vuoi per la sua contrarietà alla consolidata prassi applicativa; vuoi per la del tutto insolita connotazione lessicale o sintattica del tessuto letterale della norma) assurga a livello di eccezionale gravità.