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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CIGNA Mario - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5058-2015 proposto da:
O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D'ORO 348, presso lo studio dell'avvocato MARIA LAURA DI MUZIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4296/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 26/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito l'Avvocato Maria Laura Di Muzio difensore del ricorrente che si riporta agli scritti insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La CTR del Lazio, con sentenza n. 4296/01/14, depositata il 26.6.2014, dichiarava estinto il giudizio promosso da O. F. relativo alla revoca del beneficio prima casa per alienazione dell'immobile senza riacquisto nei termini di legge e compensava le spese, ritenendo che sulla questione nodale del giudizio, relativa all'operatività della proroga di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1 bis, esistevano discordanti precedenti.
L' O. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo al quale l'Agenzia delle entrate ha fatto seguire il deposito di controricorso.
Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Rileva che l'esistenza di precedenti discordanti non integra la grave ed eccezionale ragione d'urgenza richiesta dall'art. 92 c.p.c., non potendo operare nel caso in cui la causa era stata definita quando l'esito della lite era dipeso dal riconoscimento del proprio torto da parte dell'Agenzia. ...
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