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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio - Presidente -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8441-2014 proposto da:
C.S.N., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO TRIESTE 85, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE AJELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TIZIANA AJELLO giusta procura in calce del ricorso;
- ricorrente -
contro
D.G.C.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 5358/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2016 dal Consigliere relatore Dott. MARIA ACIERNO;
udito l'Avvocato Ajello Salvatore difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.
Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 8441/2014:
"La ricorrente proponeva appello avverso la sentenza di separazione personale del Tribunale di Civitavecchia al fine di ottenere l'aumento del contributo per ciascun figlio ed il riconoscimento di un assegno di mantenimento a proprio favore.
La Corte di Appello di Roma dichiarava improcedibile l'appello per omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato nel decreto di fissazione dell'udienza, alla luce delle seguenti argomentazioni:
- "pur trattandosi di termine ordinatorio ex art. 154 c.p.c., comporta la decadenza dell'attività processuale cui finalizzato, in mancanza di proroga prima della scadenza" (Cass. 27086/2011);
- mancano i presupposti per concedere un nuovo termine alla parte appellante per notificare, atteso che non si versa nell'ipotesi di omessa notifica per causa ad essa non imputabile;
- la circostanza che dal controllo telematico non sia emerso il termine per notificare non esime l'appellante dal prendere visione del provvedimento di fissazione di udienza, posto che non vi è alcun obbligo normativo di comunicazione in capo al Giudice, essendo viceversa il ricorrente tenuto ad attivarsi per prendere cognizione, in cancelleria, dell'esito del proprio ricorso (Cass. 19514/2005); ...
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