La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 25354/2022 torna ad occuparsi della natura processuale della CTU, in particolare se la CTU possa essere ammessa come mezzo di prova ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro.
Mercoledi 14 Settembre 2022 |
Il caso: Tizio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Siena di conferma della sentenza del Giudice di Pace di Montepulciano di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa: in particolare deduce, quale motivo di impugnazione, l'errore in cui sono incorsi i giudici di merito nel rigettare l’istanza di acquisizione della CTP e di ammissione di CTU sulla dinamica del sinistro, e nel attribuire al verbale dei Carabinieri valore di prova legale sulla dinamica.
La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ribadisce i seguenti principi:
a) il Tribunale ha correttamente ritenuto superflua l’acquisizione della CTP e l’ammissione della CTU sulla dinamica del sinistro, in quanto, alla luce dei rilievi dei Carabinieri e delle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti a sommarie informazioni dai verbalizzanti, ha ritenuto provato che il ricorrente non aveva regolato la velocità in modo da non costituire pericolo in relazione al tratto di strada che stava percorrendo, in prossimità di un centro abitato, in salita, senza visuale libera e in prossimità di un incrocio, così incorrendo nella violazione dell’art. 141, co. 3 e 8, Codice della Strada;
b) è orientamento costante che la CTU non è un mezzo di prova in senso proprio, poiché è volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti ed è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l’ammissione, o la mancata ammissione, al prudente apprezzamento del giudice di merito, che nel caso di specie ha adeguatamente motivato le ragioni del proprio convincimento;
c) nel caso in esame, peraltro, oggetto della sanzione era esclusivamente la violazione del limite di velocità nell’attraversamento di un centro abitato ex art.141, commi 3 e 8, c.d.s per cui superflua e incoferente sarebbe stata una CTU sulla dinamica del sinistro;
c) inoltre, il Tribunale non ha attribuito al verbale di accertamento dei Carabinieri fede privilegiata ex art. 2700 c.c. ma ha fatto specifico riferimento all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”.