Mediazione obbligatoria per la responsabilità contrattuale causata da COVID19.

Mediazione obbligatoria per la responsabilità contrattuale causata da COVID19.
Lunedi 29 Giugno 2020

Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 costituisce condizione di procedibilità della domanda.

Il Senato ha approvato con un voto di fiducia il maxi-emendamento del Governo sulla conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta COVID-19.

Nell’art. 3 DL n.6/2020, con relativi aggiornamenti, si dispone che: “Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il  preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 costituisce condizione di procedibilità della domanda.”

Dalla lettura del comma 6 ter, oggetto di analisi, emerge che l’esperimento della mediazione civile sia ora condizione di procedibilità anche per le controversie causate dall’emergenza sanitaria, in materia di obbligazioni contrattuali.

Più chiaramente, dovrà essere tentata la mediazione civile per tutte le liti che sorgeranno in relazione a contratti che non siano stati adempiuti, o non siano stati eseguiti correttamente, a causa della normativa emergenziale.

Quindi, nonostante la non felice formulazione del testo, la ratio della norma è chiara nell’inserire tra le materie per cui è obbligatorio il previo esperimento della mediazione come condizione di procedibilità, le controversie di natura contrattuale derivanti dalle disposizioni di “lockdown”.

A chiarimento, la condizione di procedibilità sarà ritenuta soddisfatta, ai fini della prosecuzione in Giudizia, solo dopo che la relativa istanza sia stata correttamente notificata e la controparte non si sia presentata o non abbia accettato di partecipare, oppure se la controparte abbia partecipato alla mediazione, ma la stessa abbia avuto esito negativo senza raggiungere l’accordo di conciliazione.

A titolo meramente esemplificativo, possiamo menzionare tra le controversie interessate dalla nuova norma quelle in materia di: anticipi per viaggi turistici non svolti, rimborsi per spettacoli non eseguiti, contratti di fornitura non rispettati, consegne di merci in ritardo, etc.

Queste ultime sono solo alcune delle materie in cui il tentativo di mediazione civile ora si rende necessario per poter procedere successivamente in sede giudiziaria. Fermo restando i casi di mediazione obbligatoria già disposti dall’art. 5 del D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28 come ad esempio: contratti di locazione, anche commerciale, comunione, condominio, successioni, risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa, responsabilità medica, etc.

In ultimo, per quanto riguarda il comma 6 bis della medesima norma in esame introdotto dall’art. 91 DL n.18/2020, in materia di responsabilità da inadempimento a causa dell’emergenza COVID19 con particolare riferimento alla locazione, si rimanda all’apposito commento al seguente link del 15 Aprile 2020:

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