Notifiche via Pec: necessario verificare se la mancata consegna sia imputabile al destinatario.

Notifiche via Pec: necessario verificare se la mancata consegna sia imputabile al destinatario.

La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19283 del 26 giugno 2020 si occupa ancora una volta della problematica connessa alla regolarità o meno della notifica via PEC allorchè il messaggio dia atto della mancata consegna ma non anche delle cause che l'hanno determinata.

Lunedi 29 Giugno 2020

Il caso: A seguito della presentazione, da parte di F.S., di richiesta finalizzata all'ammissione a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza di Catania fissava, ai sensi degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., udienza in camera di consiglio con apposito decreto, di cui disponeva darsi avviso, tra gli altri, all'istante ed al suo difensore; all'udienza camerale, F.S. era assente, così come il difensore di fiducia, sicché la sua rappresentanza venne affidata al difensore di ufficio all'uopo nominato.

Il Tribunale di Sorveglianza rigettava l'istanza di F.S. di ammissione alle misure alternative dell'affidamento terapeutico, in forma ambulatoriale, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o della detenzione domiciliare.

F.S. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale per avere il Tribunale di sorveglianza adottato la decisione impugnata all'esito di un'udienza camerale per la quale egli ed il suo difensore non erano stati regolarmente citati, con conseguente produzione di nullità assoluta ed insanabile.

Per la Suprema Corte, relativamente alla posizione del difensore, il motivo è fondato, rilevando che:

a) risulta dagli atti trasmessi che l'avviso fu trasmesso via PEC e che la notifica, ritualmente accettata, non veniva consegnata;

b) ricorrendo siffatta ipotesi, la notificazione dell'atto deve ritenersi ritualmente perfezionata mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata sia imputabile al destinatario;

c) in particolare, l'insuccesso delle operazioni finalizzate alla notifica è imputabile al destinatario qualora esso sia dovuto alla saturazione dello spazio disco, per non avere egli ottemperato a quanto stabilito all'art. 20, comma 5, del d.nn. 21 febbraio 2011, n. 44, che prevede l'obbligo per il soggetto abilitato esterno di dotarsi di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e di verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione;

d) però, nel caso in esame, la documentazione trasmessa dal Tribunale di sorveglianza dà atto della mancata consegna ma non anche delle cause che la hanno determinata, sì da precludere la prescritta verifica sulla contestata regolarità della notificazione;

e) pertanto, conclude la Corte, dovrà svolgersi un nuovo giudizio finalizzato, in primo luogo, alla verifica delle cause che hanno determinato la mancata consegna al legale del ricorrente del messaggio di posta elettronica certificata contenente l'avviso di fissazione dell'udienza camerale; in caso di accertamento della non imputabilità al destinatario della causa così accertata, si dovrà procedere alla rinnovazione della notificazione dell'avviso di fissazione ed alla reiterazione dell'intera procedura.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.19283/2020

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