Si segnala un'altra pronuncia resa in data 6/12/2016 dal Tribunale di Vasto, nella persona del Dr. Fabrizio Pasquale, in tema di mediazione obbligatoria e di mancata partecipazione della parte al primo incontro.
Martedi 10 Gennaio 2017 |
Nel caso in esame, un utente conveniva avanti al Tribunale un istituto bancario per l'accertamento della nullità di un contratto di mutuo per applicazione di tassi di interesse usurari: trattandosi di materia per la quale la legge impone come condizione di procedibilità il previo esperimento della mediazione, veniva presentata la relativa istanza e veniva quindi fissato il primo incontro.
L'istituto bancario non si presentava all’incontro all’uopo fissato dal mediatore, limitandosi a far pervenire alla segreteria dell’organismo di mediazione una comunicazione a mezzo p.e.c. con la quale esponeva la propria intenzione di non partecipare all’incontro ed illustrava in una lettera allegata le ragioni della decisione di rimanere assente.
Il Giudice adito, ritenendo che nel caso di specie, la parte invitata non aveva partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ex art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10, condannava la banca convenuta (che si era ritualmente costituita in giudizio) al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, sulla base delle seguenti argomentazioni:
la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a comunicare per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni nel merito, equivale ad assenza ingiustificata della parte invitata;
la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità;
nell’attuale sistema normativo, non è mai consentito alle parti di anticipare la discussione sul tema della possibilità di avviare la mediazione, senza avere prima partecipato personalmente al primo incontro e recepito le informazioni che il mediatore è tenuto a dare circa la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione;
il diniego del consenso ad intraprendere un percorso di mediazione può essere validamente espresso solo se la manifestazione di volontà negativa che la parte esprime sia:
a) preceduta da un’adeguata opera di informazione del mediatore circa la ratio dell’istituto, le modalità di svolgimento della procedura, i possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale della controversia, i rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale dissenso e l'esistenza di efficaci esiti alternativi del conflitto;
b) supportata da adeguate ragioni giustificatrici che siano non solo pertinenti rispetto al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica, tali non essendo, ad esempio, quelle fondate sulla convinzione della insuperabilità dei motivi di contrasto;
- In altre parole, per il Giudice il dissenso alla mediazione, ai fini della sua validità, deve essere non solo personale, ma anche consapevole, informato e, soprattutto, motivato.
- Pertanto, quando la parte invitata, senza partecipare alle attività informative e di interpellanza da espletarsi al primo incontro, annuncia per iscritto la propria assenza, provvedendo ad illustrare le ragioni che la inducono a decidere di non voler iniziare una mediazione, si deve ritenere che il dissenso così manifestato non sia stato validamente espresso, perché – a prescindere dalla validità delle argomentazioni giustificative – la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole ed informata.