Patrocinio a spese dello stato: ammissibile l'istanza di liquidazione anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Patrocinio a spese dello stato: ammissibile l'istanza di liquidazione anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Si segnala una interessante sentenza del Tribunale di Paola del 14/10/2016 a firma del Giudice Dr. Franco Caroleo, in tema di patrocinio a spese dello Stato e di termine ultimo entro cui depositare l'istanza di liquidazione.

Mercoledi 11 Gennaio 2017

Nel caso in esame il difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in una controversia instaurata avanti al Tribunale di Paola, depositava la relativa istanza di liquidazione in un momento successivo al deposito del provvedimento di chiusura della fase processuale di riferimento.

Il Tribunale di Paola riteneva l'istanza ammissibile, persistendo il potere del giudice di decidere sulla stessa.

Nel decreto di liquidazione il Giudice afferma di non condividere l’orientamento adottato da alcuni tribunali secondo cui, in virtù della nuova norma, con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere (cfr. Trib. Milano 22 marzo 2016), in applicazione analogica di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con riguardo alla liquidazione del compenso del c.t.u.

Di seguito le ragioni a sostegno della decisione in esame:

- In primo luogo - si legge nel decreto - la giurisprudenza di legittimità, per sostenere la tesi dell’esaurimento del potere di provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso del c.t.u. dopo la conclusione del procedimento, prende le mosse dall’assunto in base al quale si è “in presenza di un sistema dal quale si desume implicitamente, ma inequivocamente, che la liquidazione (e l’accollo) del compenso al C.T.U. vanno fatti con la sentenza che definisce il giudizio” (cfr. Cass. n. 11418/2003) poiché con la sentenza viene definitivamente regolato l’onere delle spese processuali;

- Tale assunto non è applicabile alla liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in quanto:

A) l’art. 82 D.P.R. n. 115/2002 prevede, con riferimento esclusivo alla posizione del difensore patrocinante che “l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento” e in più occasioni la Cassazione ha precisato che l’unica sede in cui può avvenire la liquidazione dei compensi del difensore è quella del decreto di pagamento, escludendo così che sia possibile provvedervi solamente in sentenza;

B) tra la liquidazione del compenso del c.t.u. e quella disposta a favore del difensore della parte ammessa al beneficio non si ravvisa un’omogeneità strutturale tale da giustificare l’analogia di disciplina; infatti:

- la liquidazione del compenso del c.t.u attiene alla regolamentazione degli oneri processuali tra le parti in giudizio, le quali devono farsi carico delle spese per gli importi riconosciuti al c.t.u.

- la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l’ammissione al gratuito patrocinio determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato: le parti rimangono totalmente estranee agli esborsi che dovranno essere corrisposti all’avvocato;

C) inoltre, vi è anche una ragione di economia processuale alla base del presente orientamento: qualora dovesse emergere la necessità di disporre gli accertamenti di legge per verificare l’effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio, il giudice, per non perdere il potere di delibare sull’istanza di liquidazione, dovrebbe attendere l’esito di tali indagini prima di pronunciare la sentenza, con probabili dilatazioni dei tempi decisori;

In conclusione: il nuovo co. 3-bis dell’art. 83 deve essere letta come una disposizione tesa ad accelerare e semplificare il procedimento di liquidazione, senza però prevedere termini di decadenza né la perdita di potestas decidendi del giudice.

Si segnala che tale orientamento è stato recepito sia dalla Sezione Civile del Tribunale di Paola sia dal Tribunale Civile di Reggio Calabria.

Allegato:

Decreto del Tribunale di Paola 14-10-2016

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