Maltrattamenti in famiglia: non scrimina la condotta non remissiva della vittima

A cura della Redazione.
Maltrattamenti in famiglia: non scrimina la condotta non remissiva della vittima

La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8729 del 28 febbraio 2023 si pronuncia in tema di maltrattamenti in famiglia, rilevando che non è necessario per la sussistenza del reato un atteggiamento totalmente passivo della vittima.

Giovedi 2 Marzo 2023

Il caso: Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento di Caio alla moglie, con una distanza di almeno 500 metri ed applicazione del braccialetto elettronico, per il delitto di maltrattamenti, con condotta perdurante.

L'imputato, tramite il proprio difensore, ricorre in Cassazione, rilevando, tra le varie argomentazioni, che la moglie non aveva mai avuto un comportamento remissivo e timoroso nei confronti del marito visto che aveva assoldato un investigatore privato, per comprovarne una risalente relazione extraconiugale, e aveva chiesto il divorzio.

La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, in merito alle osservazioni dell'imputato deduce quanto segue:

a) il ricorso mostra di non conoscere la struttura del reato di maltrattamenti allorchè censura il provvedimento per non avere tenuto conto dell'assenza di un "comportamento remissivo e timoroso nei confronti del marito" da parte della persona offesa in quanto questa aveva assunto un investigatore privato, per comprovarne una risalente relazione extraconiugale, e aveva chiesto il divorzio;

b) invero, il provvedimento impugnato fonda, correttamente, l'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza sulla condotta dell'indagato e non sul dato soggettivo, estraneo alla fattispecie, della reazione di chi lo subisce: richiedere alla persona offesa del reato di maltrattamenti di tenere comportamenti di passività, soggezione, docilità e accondiscendenza e, dunque, di non reazione alle condotte umilianti e violente, aldilà del non essere richiesto dalla norma e dall'imporre di non difendersi proprio rispetto ad un reato che lede un diritto umano, quale il diritto alla vita e all'integrità fisica e psichica, inverte l'oggetto dell'accertamento che viene illogicamente spostato dalla condotta dell'autore, di piegare la persona offesa proprio attraverso i maltrattamenti, all'eventuale condotta della vittima che è del tutto irrilevante

c) inoltre, nella specie, per escludere il reato, il ricorso arriva al paradosso di attribuire rilievo scriminante al diritto inalienabile e personalissimo della persona offesa di chiedere il divorzio dall'uomo delle cui violenze è vittima e di acquisire prove utili all'eventuale addebito

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.8729 2023

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