La pronuncia di restituzione dell'immobile non può ritenersi implicita in quella di avvenuta risoluzione del contratto.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 5651 del 23 febbraio 2023.
Giovedi 2 Marzo 2023 |
In caso: Mevia, con contratto preliminare stipulato nel 1998 prometteva in vendita un suo immobile, per tramite del marito suo procuratore generale, a Tizio e Sempronia; tuttavia, nel marzo del 2000, Mevia, sempre per tramite del marito suo procuratore, agiva in giudizio nei confronti dei promissari acquirenti per ottenere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento delle controparti.
I convenuti si costituivano e eccepivano per contro l'inadempimento della promittente venditrice, asserendo che l'immobile nel frattempo aveva subito modifiche che ne avevano comportato la riduzione del valore: in particolare era stata realizzata una struttura fissa in legno al primo piano che, in parte, ostruiva la veduta ed agevolava l'ingresso di estranei.
Il tribunale in primo grado, ritenendo più grave l'inadempimento dei promissari acquirenti,pronunciava la risoluzione per colpa di questi ultimi; la Corte d'Appello confermava la decisione di primo grado.
I promissari acquirenti ricorrono in Cassazione, eccependo, tra i vari motivi, violazione dell'articolo 112 cpc : il giudice d'appello infatti ha pronunciato l'ordine di rilascio dell'immobile senza che vi fosse una apposita domanda in tal senso; più precisamente i giudici d'appello hanno ritenuto che la restituzione dell'immobile segua automaticamente alla dichiarazione di risoluzione, ma non hanno tenuto conto del fatto che l'automaticità dell'effetto non esclude che debba essere fatta espressa richiesta di restituzione, la quale non può essere implicita nella domanda di rìsoluzione.
Per la Cassazione la censura è fondata:
a) l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il. provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente;
b) rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa.